T R I B U N A L E    D E I    D I R I T T I    D E I    P U B B L I C I

                  D I P E N D E N T I        D E L L A           L  O  M  B  A  R  D  I  A

Il Tri.Di.Pu.Di.

Tri.Di.Pu.Di.

ATTO       COSTITUTIVO

ATTO      COSTITUTIVO

dell’Organizzazione di volontariato

 

   

In data 20 settembre 2004, in Lecco, presso i locali siti in via XI Febbraio 1, si sono riuniti i signori: 
Dr. Calogero SANFILIPPO …… omissis ……; Comm. Agg. M. MODICA …… omissis ……; dr.ssa M. LEPORE …… omissis ……; prof. F. MARTINELLI …… omissis ……; dr. S. CASARTELLI …… omissis ……; rag. A. DI LELIO …… omissis ……; prof. C. OLIVIERI…… omissis ……; dr.ssa M. VITONE …… omissis ……; D. ALFINITI …… omissis ……; dr.ssa C. ROVELLI …… omissis ……; dr. E. QUARTIROLO …… omissis ……; dr. A. CARCATERRA …… omissis ……; dr. P. LOVOTTI …… omissis …… ; M. A. TURRISI …… omissis ……; dr. M. CONCA…… omissis ……; rag. A. BARONE…… omissis ……; dr. A. ERNESTI…… omissis ……; U. DAVOLI…… omissis ……; I. MAGGI…… omissis ……; P. ERNESTI…… omissis ……; dr.ssa P. CARRERA …… omissis ……; M. BERERA…… omissis ……; P. MELINI…… omissis ……; dr. G. SCOTTI…… omissis ……; M.S. SAVERIO…… omissis ……; Ing. C. PARENTE…… omissis ……; dr. M. BIANCONI…… omissis …… (sono state omesse le generalità complete e gli altri dati dei Soci per motivi di pryvace); che, di comune accordo, 

stipulano


e convengono quanto segue:

Art. 1
(Costituzione)

E’ costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione senza fini di lucro, ai sensi della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266 e 
della legge regionale 24 luglio 1993, n.22, avente la seguente denominazione: 
“Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia.”, siglabile negli Atti e di seguito Tri.Di.Pu.Di.

Art. 2
(S e d e)

L’Associazione ha sede in Lecco, via XI Febbraio 1 presso il dr. Calogero Sanfilippo.

Art. 3
(S c o p o   e   finalità)

L’Associazione ha come scopo di:

  1. studiare i bisogni dei dipendenti pubblici in relazione ai rapporti che si instaurano con la Pubblica Amministrazione ed ai comportamenti posti in essere dalla stessa;
  2. sviluppare, nei confronti delle Istituzioni, un’azione di stimolo e collaborazione per la soluzione di problemi di interesse collettivo;
  3. assistere il pubblico dipendente presso l’Autorità competente per il rispetto delle sue fondate ragioni in ordine al servizio svolto e, in particolare, alla tutela dei propri diritti;
  4. provvedere alla raccolta e alla trasmissione di denunce e testimonianze scritte e verbali, effettuare indagini e sopralluoghi, previa autorizzazione dell’Ente, per acquisire dati e notizie nei rapporti avuti tra la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti nell’ambito della normativa vigente;
  5. promuovere la corretta informazione circa i diritti e i doveri dei pubblici dipendenti, anche mediante corsi formativi;
  6. sostenere azioni legali individuali o collettive dirette a prevenire, limitare o rimuovere posizioni di soggezione o di sudditanza, situazioni di sofferenza, disagio o discriminazione e pericoli per le libertà personali o collettive, attinenti alla integrità fisica e psichica ed alla dignità delle persone che si producono, in particolare, negli ambiti della Pubblica Amministrazione a causa anche dell’attuazione del cosiddetto mobbing; in tal caso, la tutela degli interessi e dei diritti sia dei non associati che degli associati sarà esercitata secondo le modalità e le condizioni previste dall’art. 2, punto 6., lettera b, dello Statuto;
  7. costituirsi parte civile nei processi che hanno per oggetto violazioni e quant’altro dei diritti dei pubblici dipendenti secondo modalità e condizioni previste dall’art. 2, punto 7., lettera c, dello Statuto;
  8. vigilare sulla corretta applicazione del D.Leg.vo n. 626/94 modificato dal D.Leg.vo n. 242/96 e intervenire in caso di abusi, prevaricazioni e violazioni di diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico;  
  9. sollecitare e promuovere forme di volontariato, di solidarietà operante e di coordinamento fra le Associazioni aventi convergenza di fini ed interessi per la tutela dei diritti dei pubblici dipendenti.   

Art. 4
(D u r a t a)

 L’Associazione ha durata illimitata nel tempo.                                              

Art. 5
(T i p o l o g i a)


 
L’Associazione è apartitica ed aconfessionale.
                                 

Art. 6
(N o r m a   d i   r i n v i o)

L’Associazione si regola sulla base di quanto previsto dall’allegato Statuto, che fa parte integrante del presente Atto Costitutivo.

Art. 7
(Composizione Consiglio Direttivo e durata in carica)

I comparenti con regolare votazione stabiliscono:

- che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo, eletto ai sensi dell’art. 24, lettera a, dell’allegato Statuto, sia composto dai seguenti cinque membri, ai quali contestualmente attribuiscono le relative cariche:

·         Presidente: Dr. Calogero SANFILIPPO

·         Vice Presidente: Prof. Fabrizio MARTINELLI

·         Tesoriere: Umberto DAVOLI

·         Segretario: Dr.ssa Cristina ROVELLI

·         Consigliere: Paolo ERNESTI

Tale Consiglio durerà in carica per sei mesi a far data dalla sottoscrizione dello Statuto e del presente Atto Costitutivo, per essere poi sostituito secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 24 dello Statuto;

- che il dr. Calogero Sanfilippo, rilevato che è stato promotore, fondatore e organizzatore disinteressato del costituito Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti  e considerata la sua esperienza e professionalità nel settore specifico, ove non dovesse ricoprire la carica di Presidente pro tempore nominato come da Statuto, venga insignito quale Presidente Onorario a vita.        Tale carica non è in contrasto con quella di Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo. Lo stesso ha facoltà di partecipare con diritto di voto a tutte le Assemblee che verranno indette e a tutti i pareri che verranno emessi in occasione di problematiche esposte dagli Associati. 

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 c.c.

Art. 8
(Composizione Collegio dei Revisori)

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, di durata quadriennale come da art. 12 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto ai sensi dell’art. 24, lettera b dello Statuto, sia composto dai seguenti  membri:

·         Dr. Marco BIANCONI

·         Dr. Stefano CASARTELLI

·         Rag. Alessandra DI LELIO

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382 – 2399  c.c.

Art. 9
(Composizione Collegio dei Garanti)

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato, di durata quadriennale come da art. 13 dello Statuto, il Collegio dei Garanti, eletto ai sensi dell’art. 24, lettera c dello Statuto, sia composto dai seguenti soggetti:

·         Avv. Antonio GIARLETTA

·         Comm. Agg. Mario Franco MODICA

·         Dr.ssa  Marisa VITONE

Art. 10
(Chiusura del 1° esercizio sociale)

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2004.

Art. 11
(S p e s e)

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita.

 


 

“TRIBUNALE  dei  DIRITTI  dei  PUBBLICI  DIPENDENTI  della  LOMBARDIA”

(Tri.Di.Pu.Di.)

S T A T U T O

 Art. 1

(Costituzione, denominazione, sede e durata)

a -  E’ costituita l’Associazione di Volontariato senza fini di lucro, ai sensi della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 24 luglio 1993, n.22, denominata “Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti”, siglabile negli Atti e di seguito Tri.Di.Pu.Di., con sede legale in Lecco, via XI Febbraio 1, presso i locali del dr. Calogero Sanfilippo, Presidente eletto ex art. 7 dell’Atto Costitutivo, a titolo di comodato gratuito senza determinazione di durata.

b - L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

c -  La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all’art. 9 del presente Statuto.

Art. 2

(Scopi e finalità)

a -  L’Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, si prefigge di:

1.       studiare i bisogni dei dipendenti pubblici in relazione ai rapporti che si instaurano con la Pubblica Amministrazione ed ai comportamenti posti in essere dalla stessa;

2.       sviluppare, nei confronti delle Istituzioni, un’azione di stimolo e collaborazione per la soluzione di problemi di interesse collettivo;

3.       assistere il pubblico dipendente presso l’Autorità competente per il rispetto delle sue fondate ragioni in ordine al servizio svolto e, in particolare, alla tutela dei propri diritti;

4.       provvedere alla raccolta e alla trasmissione di denunce e testimonianze scritte e verbali, effettuare indagini e sopralluoghi, previa autorizzazione dell’Ente e del diretto interessato, per acquisire dati e notizie nei rapporti avuti tra la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti nell’ambito della normativa vigente;

5.       promuovere la corretta informazione circa i diritti e i doveri dei pubblici dipendenti, anche mediante corsi formativi;

6.       sostenere azioni legali individuali o collettive dirette a prevenire, limitare o rimuovere posizioni di soggezione o di sudditanza, situazioni di sofferenza, disagio o discriminazione e pericoli per le libertà personali o collettive, attinenti alla integrità fisica e psichica ed alla dignità delle persone che si producono, in particolare, negli ambiti della Pubblica Amministrazione a causa anche dell’attuazione del cosiddetto mobbing;

7.       costituirsi parte civile nei processi che hanno per oggetto violazioni e quant’altro dei diritti dei pubblici dipendenti;

8.       vigilare sulla corretta applicazione del D.Leg.vo n. 626/94 modificato dal D.Leg.vo n. 242/96 e intervenire in caso di abusi, prevaricazioni e violazioni di diritti riconosciuti dall’ordinamento giuridico;

9.       sollecitare e promuovere forme di volontariato, di solidarietà operante e di coordinamento fra le Associazioni aventi convergenza di fini ed interessi per la tutela dei diritti dei pubblici dipendenti. 

b -  in relazione al punto 6., trattandosi di una organizzazione di volontariato senza fini di lucro, l’Associazione dà assistenza, a livello di parere giuridico gratuito, prevalentemente a tutti i cittadini, che, anche se non associati, risiedono e/o svolgono l’attività lavorativa nell’ambito della Regione Lombardia; tale parere verrà fornito dal Consiglio Direttivo, il quale, se necessario, si avvarrà del legale di fiducia convenzionato con l’Associazione.

La tutela degli interessi e dei diritti in via extragiudiziale e giudiziale, attesa l’entità economica, è riservata invece agli Associati. Tale tutela sarà affidata, ove necessario, ad uno studio legale che sarà incaricato dal Consiglio Direttivo anche per i Soci residenti nelle Delegazioni. Le prestazioni professionali eseguite dal legale saranno pagate dall’Associazione in tutti i gradi del giudizio a condizione che esista un fondo cassa atto a coprirle e che il Socio sia iscritto da un anno dalla sua richiesta, salvo, in quest’ultima ipotesi, diversa deliberazione del Consiglio Direttivo per casi particolari. Nel caso in cui tale disponibilità dovesse mancare e l’azione legale non sia procrastinabile, le relative spese saranno pagate dal Socio che ha richiesto l’intervento a suo favore; ma in tale ipotesi il Socio, che ha il diritto di verificare lo stato patrimoniale e finanziario dell’Associazione, sarà affidato, se lo vorrà, ad uno studio legale convenzionato con la stessa, che praticherà il trattamento economico favorevole all’Associato sulla base della apposita convenzione consultabile presso la sede dell’Organizzazione. Le spese legali pagate dal socio in caso di indisponibilità del fondo cassa verranno restituite allo stesso, nel rispetto delle condizioni generali dell'articolo 2 dello Statuo, allorchè tale indisponibilità venga a cessare. L’Associazione, in caso di accollo delle spese legali, previo preventivo del difensore, costituirà un fondo di massima che rimarrà vincolato per quella posizione limitatamente al primo grado di giudizio; per i gradi successivi sarà applicata la medesima procedura. 

c -  quanto al successivo punto 7., il Socio, ove assistito dall’Associazione, in caso di sentenza favorevole, dovrà devolvere alla stessa, a titolo di contributo, le spese di giudizio ed onorari esposte in sentenza, cui la controparte sia stata condannata. In caso di giudizio sfavorevole all’Associato e/o compensazione delle spese, per il Socio risponderà in toto l’Associazione.

Per quanto concerne invece la eventuale condanna della controparte al risarcimento del danno biologico e/o morale, il Socio vittorioso, sempre a titolo di contributo, dovrà devolvere il 30% della relativa somma all’Associazione. In ordine a quest’ultima fattispecie, l’Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà ridurre tale percentuale a favore dell’Associato o addirittura rinunciarvi per casi particolari ove le condizioni economiche di quest’ultimo lo richiedano e lo stato patrimoniale e finanziario dell’Associazione lo consenta.

Le somme di cui al punto 7. sono introitate non a titolo di compenso ma di contributo per finanziare le attività istituzionali dell’Associazione a favore di tutti i cittadini. 

d – Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

e -  L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate  dall’Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate, sempre che esistano fondi nella cassa dell’Associazione.

Art. 3

(Patrimonio, risorse economiche e finanziarie ed esercizio sociale)

a – Il patrimonio dell’ Associazione è costituito da:

1.     beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà della Associazione;

2.     eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

3.     eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all’ Associazione;

b – L’ Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1.     contributi degli aderenti;

2.     contributi di privati;

3.     contributi derivanti dalla costituzione di Parte Civile previste all’art. 2, lettera c.

4.     contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche anche a carattere internazionale finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

5.     donazioni e lasciti testamentari;

6.     rimborsi derivanti da convenzioni;

7.     rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’ Associazione a qualunque titolo;

8.     entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c – I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo ed ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere (o di altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica)

Art. 4

(Bilancio)

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’Assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, nonché le spese, per  capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l’anno solare; eventuali utili e/o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali esercitate dal Tri.Di.Pu.Di.

 Art. 5

(Membri dell’Associazione)

 a – Il numero  degli aderenti è illimitato e sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita dell’ Associazione.

b – Sono membri di diritto i soci fondatori firmatari dell’Atto Costitutivo  dell’Associazione.

c -  Diventano soci del Tri.Di.Pu.Di. coloro che, avendone fatto domanda ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto dell’ammissione, la quota stabilita dall’Assemblea.

d -  Saranno nominati soci onorari tutti quei soggetti che avranno fornito un particolare contributo, anche indiretto, alla vita dell’Associazione mediante il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi che questa si prefigge nel settore del pubblico impiego. La nomina dei soci onorari spetta al Consiglio Direttivo, che valuta la situazione dei requisiti di idoneità.

Art. 6

(Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti)

 a -  L’ammissione  a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, che contestualmente dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione.

b -  Il Consiglio Direttivo dispone per l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

c -  Dalla qualità di Socio si decade:

1.                per recesso;

2.                per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

3.                per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall’eventuale sollecito scritto.

d -  L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Per gravi motivi l’esclusione è deliberata direttamente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell’Assemblea.

In ogni caso, prima di procedere alla esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione mediante osservazioni scritte da far pervenire al Collegio dei Garanti, il quale deciderà insindacabilmente nei 15 giorni successivi.

e -  Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno sociale in corso.

f -  Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7

(Doveri e diritti degli Associati)

a - I Soci sono obbligati:

1.      ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;

2.      a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;

3.      a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

b -  I Soci hanno diritto:

1.      di partecipare a tutte le attività dell’Associazione;

2.      di partecipare all’Assemblea ordinaria  e straordinaria, con diritto di voto, se in regola con il pagamento della quota sociale;

3.      di accedere alle cariche associative senza regime preferenziale per categoria di appartenenza;

4.      di essere assistiti nelle azioni legali contro la P.A. secondo le modalità e le condizioni previste dall’art. 2, punti 6 e 7 esplicitati rispettivamente nelle lettere b e c.

 Art. 8

(Organi dell’Associazione)

Sono Organi dell’Associazione:

·         l’Assemblea dei Soci

·         il Consiglio Direttivo

·         il Presidente

·         il Collegio dei Revisori dei Conti

·         il Collegio dei Garanti

·         l’Assemblea di Delegazione

·         il Consiglio di Delegazione

·         i Rappresentanti di Delegazione

Art. 9

(L’Assemblea dei Soci)

a -  L’Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

b -  L’ Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

1.      elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Garanti;

2.      approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;

3.      delibera l’entità della quota associativa annuale e la ripartizione delle quote associative fra sede centrale e delegazioni;

4.      delibera l’esclusione degli Associati;

5.      si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati;

6.      delibera su tutti gli argomenti portati alla sua attenzione.

c -  L’ Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od ¼ degli Associati, ne faccia richiesta scritta.

d -  L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.

e -  L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f -  Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno da inoltrarsi almeno trenta giorni prima della data di riunione alle delegazioni periferiche e diffuse da queste ultime con tutti i canali di cui l’Associazione può disporre.

In caso di particolare urgenza tale periodo può essere ridotto sino alla metà.

g -  L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

h -  Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

i -  L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i ¾ dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di Soci presenti o rappresentati e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i ¾ degli Associati.


l
-  I verbali di ogni riunione dell’Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 10

(Il Consiglio Direttivo)

a -   Il Consiglio Direttivo  è  formato  da  un  rappresentante  per  ogni  Provincia in cui siano

costituite una o più delegazioni dell’Associazione e da un numero pari di membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio, tuttavia, non potrà in ogni caso essere composto da meno di cinque membri. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b -  Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve  provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo che rimangano assenti dalle riunioni in modo ingiustificato per almeno tre volte consecutive sono considerati decaduti.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con funzioni consultive.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

c -  Al Consiglio Direttivo spetta di:

1.              compiere tutti gli atti  di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea;

2.              fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione, in conformità con quanto previsto dal presente Statuto;

3.              sottoporre all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;

4.              determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendo e coordinando l’attività ed autorizzando la spesa;

5.              assumere il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli Associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

6.              istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con funzioni consultive;

7.              commissariare le delegazioni, se ritiene evidenti irregolarità nella nomina degli organi o nell’osservanza delle regole previste dal presente Statuto.

Per quanto riguarda le deliberazioni di cui al numero 7 è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

d – Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti:

·         un Segretario

·         un Tesoriere

ed assegna eventuali altri incarichi che si rendano necessari per il regolare svolgimento dell’attività dell’Associazione.

e  Il Consiglio Direttivo  è convocato almeno una volta l’anno, previo preavviso di almeno 7 giorni, ed ogniqualvolta il Presidente, o, in sua vece, il Vice Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

f – I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11

(Il  Presidente)

a -  Al Presidente, nominato dall’Assemblea, è attribuita la rappresentanza dll’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente nominato dall’Assemblea.

b -  Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle delibere assunte da tali Organi.

Art. 12

(Il  Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre a cinque componenti scelti anche fra i non Associati, eletti dall’Assemblea e dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Revisori, che alla prima riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e controlla i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una relazione. Agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi Sociali. E’ previsto anche il controllo effettuato sui documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo Revisore.           

Art. 13

(Il  Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea, anche fra i non associati, tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei Garanti ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un Associato o da un Organo dell’Associazione; il Collegio, inoltre, dirime le eventuali controversie relative all’applicazione ed all’interpretazione del presente Statuto.

Giudica “ex bono et aequo” senza conformità a procedure ed il suo lodo è inappellabile.

I componenti del Collegio dei Garanti iscritti in appositi albi professionali, in quanto non Associati, possono assumere incarichi retribuiti su deliberazione del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto all’art. 2 del presente Statuto.

Art. 14

(Rappresentanze Territoriali)

Il Tri. Di. Pu. Di. si articolerà sul territorio attraverso sedi decentrate, costituite con delibera del Consiglio Direttivo.

Fra queste, le Delegazioni saranno rappresentanze territoriali localizzate nei Comuni dove la Pubblica Amministrazione è più rappresentativa ed avranno competenze ed operatività nell’ambito territoriale dei Comuni di riferimento.

Art. 15

(L’Assemblea di Delegazione)

L’Assemblea di Delegazione è costituita da tutti gli Associati al Tri. Di. Pu. Di. residenti nella relativa circoscrizione territoriale ed è convocata e presieduta dal Rappresentante di Delegazione. Essa è convocata almeno una volta l’anno e comunque ogniqualvolta si renda necessario per le esigenze della Organizzazione o ne facciano richiesta almeno 1/10  degli Associati residenti.

L’Assemblea di Delegazione viene convocata per:

·         approvare le proposte di attività e le richieste di finanziamento da inoltrare alla sede centrale;

·         approvare le relazioni di attività e di spesa relative all’anno precedente;

·         esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio di Delegazione;

·         eleggere il Rappresentante di Delegazione;

·         eleggere il Consiglio di Delegazione.

L’avviso di convocazione deve essere inviato individualmente per iscritto agli Associati almeno 15 giorni prima della data stabilita e reso pubblico presso la sede sociale, con l’indicazione dell’Ordine del Giorno.

L’Assemblea di Delegazione è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’ Assemblea di Delegazione sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea di Delegazione da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

Art. 16

(Il Consiglio di Delegazione)

E’ composto da 5 membri eletti dall’Assemblea di Delegazione.

I membri del Consiglio di Delegazione rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio di Delegazione esclusivamente gli Associati. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio di Delegazione decada dall’incarico, il Consiglio stesso provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea di Delegazione deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Delegazione.

I membri del Consiglio di Delegazione che rimangono assenti dalle riunioni in modo ingiustificato per almeno tre volte consecutive sono considerati decaduti.

Le riunioni del Consiglio di Delegazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Suoi compiti sono:

·         compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea di Delegazione;

·         fissare le norme per il funzionamento della Delegazione, in conformità con quanto previsto dagli appositi regolamenti;

·         sottoporre all’Assemblea di Delegazione le proposte, le richieste e le relazioni da inoltrare alla sede centrale.

Il Consiglio di Delegazione è convocato almeno una volta l’anno previo preavviso di almeno 7 giorni ed ogni qualvolta il Rappresentante di Delegazione lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Delegazione, redatti a cura del Rappresentante, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci e trasmessi per conoscenza alla sede centrale.

Art. 17

(Il Rappresentante di Delegazione)

Rappresenta localmente l’Organizzazione, cura ed è responsabile dei rapporti con le Istituzioni.

Su delega del Presidente dell’Organizzazione è autorizzato ad eseguire incassi e ad accettare donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, Enti e Privati, rilasciandone liberatorie quietanze ed a rappresentare in giudizio attivamente e passivamente l’Organizzazione.

Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Delegazione.

Art. 18

(Il Coordinamento Tecnico)

L’Associazione si dota di un apposito “Coordinamento Tecnico”, i cui membri vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Fanno parte del Coordinamento Tecnico tutti i ruoli tecnici utili alle attività dell’Associazione e ne fanno, comunque, sempre parte almeno un Dirigente o Funzionario della Pubblica Amministrazione, anche se in quiescenza, ed un Avvocato anche se non è Associato.

Il Coordinamento Tecnico elegge al suo interno un responsabile per ogni area specifica ed un Coordinatore Generale. Il C.T. organizza la presenza sul territorio dei tecnici e deve altresì valutare l’opportunità di intraprendere azioni legali a tutela di tutti coloro che si rivolgono all’Organizzazione per la soluzione di problemi attinenti agli scopi perseguiti da quest’ultima.

I membri del C.T. assistono l’Organizzazione nelle azioni giudiziali che vedono parte in causa il Tri. Di. Pu. Di. ed i propri assistiti e possono fornire, inoltre, la propria consulenza e la propria attività a questi ultimi, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione, sottoscritta dai componenti del C.T. stesso.

Art. 19

(Gratuità e durata delle cariche associative)

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

La durata delle cariche è fissata in quattro anni, con possibilità di rielezione.

Art. 20

(Intrasmissibilità della quota sociale)

La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 21

(Divieto di distribuzione degli utili)

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22

(Scioglimento dell’Associazione)

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

(Norme di funzionamento)

Ad integrazione del presente Statuto possono essere emanate da parte del Consiglio Direttivo apposite norme di funzionamento che saranno rese note per mezzo di copia affissa all’albo “avvisi” esposto in tutte le sedi sociali.

Art. 24

(Norma transitoria)

La prima Assemblea dei Soci sottoscriventi lo Statuto sarà detta “Assemblea Costituente”. Tale Assemblea eleggerà con regolare votazione:

a)    il Consiglio Direttivo composto da 5 Associati, che resterà in carica per sei mesi a far data dall’approvazione del presente Statuto; trascorso tale periodo si procederà ad elezione di un nuovo Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dall’art. 10;

b)    il Collegio dei Revisori dei Conti, che resterà in carica per quattro anni a far data dall’approvazione del presente Statuto;

c)     il Collegio dei Garanti, che resterà in carica per quattro anni a far data dall’approvazione del presente Statuto.

Tutti i Soci fondatori avranno diritto di voto.

 Art. 25

(Rinvio)

 Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 


 

Provincia di Lecco

Prot. 49947

Del 15.12.2004

 

PROVVEDIMENTO Di ISCRIZIONE

Alla Sezione Provinciale dei Registro Regionale Generale del Volontariato ai sensi della L.r. n. 22/93; L.r. n.1/2000 e DGR VII/4142 dei 6.4.2001 Organizzazione di volontariato

"Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia"     Sede legale: via XI Febbraio n. 1, Lecco

   Numero iscrizione: LC 33            Sezione: B) Civile                N° provv. 35

                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la legge regionale n. 22 del 24 luglio 1993 "Legge Regionale sul volontariato"; che ha istituito il Registro Generale Regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 'Legge quadro sul volontariato';

Vista la legge regionale n. 1 dei 5 gennaio 2000 "Riordino dei sistema delle autonomie in Lombardia"; che all'art. 4 comma 46 prevede il trasferimento alle province della tenuta della sezione provinciale dei Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito dei territorio provinciale;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. VII/4142 dei 6 aprile 2001 "Attuazione l.r. 1/2000 art. 4 comma 46. Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito dei territorio provinciale"

Richiamata altresì la D.G.R. n. VII/4661 dei 18 maggio 2001 che modifica la deliberazione n. VII/44095 del 30 novembre 1993 "Definizione dei modello di registro Generale Regionale dei volontariato ai sensi dell'art. 4 della l. r. 22/93 e adempimentí conseguentí";

Vista la domanda presentata dall'organizzazione di volontariato denominata "Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia", avente sede legale nel Comune di Lecco in via XI Febbraio, 1 (prot. 39186 dei 30í09/2004) intesa ad ottenere l'iscrizione nella sezione provinciale dei Registro Regionale Generale del Volontariato;

Considerato che la documentazione presentata comprova il possesso dei requisiti essenziali e delle condizioni richieste dalla legge regionale sopra citata;

Atteso che il parere richiesto al Signor Sindaco dei Comune di Lecco nel cui territorio l'Organizzazione ha la propria sede - sull'esistenza e operatività dell'organizzazione medesima - si intende reso in senso favorevole ai sensi dell'art. 4 della citata L.r. n. 22/93;

ISCRIVE

 

L'organizzazione di volontariato "Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia" avente sede legale nel Comune di Lecco in via XI Febbraio n. 1, codice fiscale 92046440134 alla sezione provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. 4 comma 46 legge regionale n. 1/2000 e della DGR VII/4142 del 6.4.2001:

numero progr. di iscrizione:               LC 33                       sezione: B) Civile   provv. N. 35

Lecco, 15 dicembre 2004                                        II Dirigente Dott. Agostino Levi