ASSOCIAZIONE di VOL.RIATO
senza fini di lucro
Iscrizione n. LC 33/2004
Sezione: B) Civile
Provvedimento n. 35
Regione Lombardia

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PRIMA VERTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI LAVORO

(Compenso negato per ferie non godute in caso di risoluzione del rapporto di lavoro)

 

Il dr. Stefano Casartelli, agente di Polizia Locale, è stato assunto in servizio nel Comune di Lecco in data  31.12.2002, all’esito vittorioso di pubblico concorso. Egli risiede ed abita a Lecco con la moglie anch’essa dipendente comunale come Ausiliare del Traffico, dalla quale recentemente ha avuto una bambina e mai più si sarebbe allontanato dalla propria famiglia con la moglie in gravidanza. Ma, ahilui, il 14 luglio 2004, probabilmente per esigenze pneumologiche (l’aria del Comune di Lecco non doveva essere per lui molto respirabile), ha rassegnato le dimissioni con regolare preavviso di un mese e dal successivo 15 agosto ha assunto servizio presso il Comune di Bellano, sempre come vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami.

Sul clima, sull’ambiente e sull’aria che si respira nel Comune di Lecco chi scrive ha molto raccontato nel suo libro di 416 pagine, di cui alcune delle più stuzzicanti appaiono in questo sito; basta cliccare sul pulsante “Il libro del Presidente”.

La prova che il Casartelli si era allontanato da Lecco “obtorto collo” si evince dal fatto che dopo circa 6 mesi dal Comune di Bellano si è trasferito in quel di Oggiono molto più vicino a Lecco. Certo, è un lusso, quello di vincere i concorsi, ma Stefano Casartelli se lo può permettere, posto che è laureato in economia e commercio ed ha una professionalità di tutto rispetto che prima o poi lo porterà ad ulteriori brillanti traguardi nell’ambito della sua professione.

E poiché egli nell’anno 2004  non aveva ancora fruito le ferie maturate presso il Comune di Lecco, è rimasto nella legittima aspettativa che quest’ultimo prima o poi provvedesse a corrispondergli il relativo compenso; aspettativa che, alla luce di quanto emerge dagli atti qui di seguito pubblicati, si sarebbe rivelata come quella del Tenente Drogo nel “Deserto dei Tartari”, se egli non avesse preso l’iniziativa di chiedere.

Infatti, in data 25.05.2005 il dr. Casartelli, visto che il Comune di Lecco faceva lo gnorri, ha inoltrato la richiesta che segue:

In riscontro alla istanza di cui sopra il dr. Casartelli in data 09.07.2005 veniva fatto oggetto della missiva avanti pubblicata

Esaminata la risposta del Vitale, l’istante Casartelli, che è uno dei Soci fondatori di questo Tri.Di.Pu.Di. ancorché membro del Collegio dei Revisori, si rivolgeva a chi scrive in qualità di Presidente, il quale esaminava la problematica dopo avere rilevato sotto il profilo formale alcune discrasie non certo meritevoli di apprezzamento per l’autore della missiva di riscontro.

In particolare, rilevava che, a fronte del merito della questione, il Vitale con estrema leggerezza aveva sottoscritto una lettera senza data e senza l’indicazione del responsabile del procedimento ed in più nella risposta con tanta leggiadrìa aveva alleggerito il Casartelli del titolo accademico di dottore mentre non aveva lesinato di precisare il Suo di dottore.

Il Sanfilippo faceva poi mente locale che nella pubblica amministrazione operano alcuni funzionari (è auspicabile che siano un numero sparuto) che fanno un notevole sforzo quando sono obbligati a soddisfare le istanze del cittadino mentre si compiacciono quando devono negare qualcosa a qualcuno, significando che nella seconda ipotesi rimangono talvolta prigionieri di un certo delirio di onnipotenza e vengono colpiti dalla disinvoltura e dalla presunzione di voler rammentare al cittadino persino la normativa vigente , anche se poi è quella sbagliata o superata da altra che purtroppo non conoscono per non essersi aggiornati, e si comportano come se il richiedente fosse un perfetto ignorante e a nulla rileva la qualificazione soggettiva dell’interlocutore perché tanto è lui, il funzionario, che pontifica e deve dire l’ultima parola (ipse dixit).

Ed è per ciò che il Presidente Sanfilippo, a conoscenza di alcuni casi in cui il Vitale aveva negato in sede di trattativa sindacale l’evidenza di diritti pressoché analoghi, salvo poi a “calare le brache” davanti al Collegio di Conciliazione, nella denegata ipotesi che egli potesse appartenere a quella sparuta categoria di funzionari testè citati, ha ritenuto di dover anticipare alla richiesta di costituzione del predetto Collegio la missiva qui di seguito pubblicata.

 

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI

ASSOCIAZIONE di VOL.RIATO
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IL PRESIDENTE

Raccomandata a mano tramite
Protocollo Generale dell’Ente



Lecco, 22 luglio 2005

Al Signor 
Dirigente del Settore Risorse 
Umane ed Organizzazione
Dr. Michele VITALE
C/o il Comune di Lecco

p.c. Al Signor Sindaco 

23900 L E C C O

OGGETTO: Richiesta pagamento ferie arretrate anni 2003 – 2004.

Mi riferisco alla nota pari oggetto, prot. n. 29922 MV/lt, senza data e senza il nominativo del responsabile del procedimento, diretta al dottor Stefano Casartelli, che, in qualità di Socio, mi ha commesso incarico di tutelare i propri diritti e di assisterlo eventualmente in tutti i gradi del giudizio nella pratica che lo riguarda.

Le faccio osservare preliminarmente che il destinatario della Sua missiva, Stefano Casartelli, ha il titolo accademico di dottore, che non può certamente esserLe sfuggito, non foss’altro perché emerge chiaramente dalla sua istanza; titolo da Lei omesso nell’indirizzo, mentre Ella non ha mancato invece di precisare il Suo di dottore.

Questo per quanto concerne l’aspetto formale che mi è sembrato inevitabile sottolineare!

Nel merito sono io semmai spiacente di doverLa richiamare ad una più attenta lettura ed osservanza delle norme in vigore (leges sunt servanda) che non si esaurisce sic et simpliciter nell’esame del 16° comma dell’articolo 18 del CCNL 06.07.1995, ma esige la conoscenza e la lettura di altre norme e commi dello stesso articolo 18, ad esso collegate.

E’ un principio esegetico che consente di comprendere appieno il significato dell’inciso “per esigenze di servizio” riportato nel comma 16.

Dalla normativa che ruota attorno al problema si evince che:

·   il diritto alle ferie è talmente sacrosanto che il dipendente non può né rinunciarvi, né monetizzarlo, ma lo deve esercitare nel corso di ciascun anno solare in periodi in cui le oggettive esigenze di servizio si sintonizzano con le proprie richieste (comma 9); 

·   l’indefettibilità di tale diritto, che non teme compressione di sorta, trova conferma nel fatto che non è riducibile nemmeno per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare, posto che, in tal caso, il godimento delle ferie deve essere autorizzato anche oltre il termine del primo semestre dell’anno successivo (comma 15); il che significa che mai il dipendente perde il diritto alle ferie, men che meno quando Ella disattende la normativa vigente;

·   le ferie si possono, anzi si devono, monetizzare e procedere al pagamento sostitutivo delle stesse in un solo caso, ossia allorquando si verifica la cessazione dal rapporto di lavoro e le ferie spettanti non siano state fruite per esigenze di servizio (comma 16).

Ma l’esigenza di servizio, nel caso di specie, è in re ipsa e non richiede attestazione di sorta, perché rilevabile dal fatto che il dipendente ha prestato regolarmente servizio; infatti la norma esige che in nessun altro caso (assenze per malattia, infortunio, maternità, ecc.) si procede al pagamento sostitutivo delle ferie.

A sostegno di quanto sopra esposto sorregge il fatto che nessuna norma stabilisce in quale mese dell’anno il dipendente debba fruire le ferie, salvo il diritto di cui al comma 10 (due settimane continuative nel periodo 1 giugno – 30 settembre), diritto che non toglie comunque la facoltà al dipendente di fruirle anche nel mese di dicembre.

L’art. 2109 C.C. prescrive che è l'imprenditore che deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie, tenuto conto delle richieste del dipendente; ma nel caso di specie non è intercorsa nessuna trattativa con il datore di lavoro nella misura in cui il prestatore d’opera non ha avanzato alcuna richiesta.

Chi avrebbe potuto, quindi, attestare che il dr. Stefano Casartelli non ha chiesto di fruire le ferie per esigenze di servizio se non egli stesso? Il quale afferma peraltro di non averle chieste, perché con alto senso del dovere aveva valutato e ritenuto che le esigenze di servizio non lo consentivano.

Appare veramente incomprensibile come Ella voglia far discendere la perdita del diritto alle ferie dal fatto di non averle fruito prima delle dimissioni, sol perché mancherebbe una attestazione formale secondo la quale il mio assistito durante l’anno ha prestato servizio anziché scopare il lago.

Ma v’è di più, a Lei sfugge che il citato art. 2109 C.C. al comma 4° sancisce che “non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell'art. 2118”, per cui l’esigenza di servizio cui Ella vuole arrampicarsi la troviamo ancora in re ipsa, nella misura in cui il mio assistito dal 14 luglio al 15 agosto 2005 non avrebbe potuto nemmeno chiedere la fruizione delle ferie ancora non godute. E qui, più che di fronte ad una esigenza di servizio ci troviamo di fronte ad uno sbarramento di legge.

Tutto quanto sopra argomentato serve comunque soltanto come disquisizione giuridico – letterale, per invitarLa in avvenire a non soffermarsi al primo inciso che Le capita, di un comma relativo ad un articolo del CCNL 06.07.1995, peraltro superato, dal momento che la soluzione del problema de quo è affidata ad una norma molto più recente, il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che all’art. 10 (Ferie annuali), 2° comma, sancisce in maniera definitiva e senza problemi esegetici di sorta che “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Trovo molto singolare comunque che al Dirigente del Settore Risorse Umane ed Organizzazione di un Comune capoluogo di provincia come Lecco possa sfuggire un Decreto Legislativo così importante che attiene al governo del personale.

Alla luce di quanto sopra esposto Le intimo in forma ufficiale e a tutti gli effetti di legge di monetizzare e corrispondere al dr. Stefano Casartelli il periodo di ferie non godute nell’anno 2004 e Le anticipo che, in assenza di una Sua risposta entro 10 giorni dal ricevimento della presente, provvederò a dare incarico ad un professionista per la quantificazione della somma spettante con aggravio di spese legali, significando che in caso di inadempimento tutelerò gli interessi del dr. Stefano Casartelli nelle sedi giudiziarie competenti.  

 

La lettera appena letta è datata 22.07.2005, con intimazione a provvedere entro 10 giorni dal ricevimento, ma il Vitale con la lettera di riscontro del 26.07.2005, qui di seguito pubblicata, ha “calato le brache” prima, ossia appena dopo quattro giorni, con il particolare che stavolta è stato lui a privarsi del titolo accademico di dottore mentre si è ben guardato di sottrarlo al Signor Casartelli. E’ una questione formale di natura bagatellare, ma quando attiene al comportamento di determinati soggetti diventa sostanziale.

Dal momento che, per effetto dell’istituto giuridico della mobilità, dal 1° agosto 2005 il dr. Michele Vitale s’è trasferito a Milano per ricoprire altro incarico dirigenziale presso l’Agenzia delle Entrate, rebus sic stantibus, è il caso di dire che a Lecco ha “chiuso in bellezza”, posto che una Caporetto così eclatante nessuno se l’aspettava.

Va sottolineata infine la peculiarità del comportamento del dr. Stefano Casartelli che ha intrapreso e condotto questa vertenza disinteressatamente e da filantropo, posto che con estrema generosità ha devoluto il compenso per le ferie non godute al Tri.Di.Pu.Di. per sopperire alle necessità degli altri colleghi meritevoli di assistenza legale.

Un apprezzamento ed un ringraziamento particolare, quindi, al dr. Stefano Casartelli da parte del Presidente Sanfilippo che si dice onorato di averlo tra i Soci fondatori.