ASSOCIAZIONE di VOL.RIATO
senza fini di lucro
Iscrizione n. LC 33/2004
Sezione: B) Civile
Provvedimento n. 35
Regione Lombardia

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TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI

  Il Presidente

 

SENSAZIONALE !

 

LO STESSO VERBALE ILLEGITTIMO, NOTIFICATO 4 VOLTE, PROVOCA 4 RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI LECCO, DR.SSA NICOLETTA COSSIO

 

Quando la P.A. vuole dare cattiva prova di sé

non solo ci riesce bene ma non bada a spese.

 

Alla ribalta stavolta non è il vigile urbano di Roccacannuccia ma la Polizia Stradale, quella che tutti considerano “la regina della circolazione stradale”, e, nel caso di specie, la Sezione di  Milano, capitale economica e industriale d’Italia. Ma la controparte è il dr. Calogero Sanfilippo, un addetto ai lavori che in materia di codice della strada non è uno sprovveduto, per essere stato per oltre trent’anni l’ex Comandante della Polizia Municipale di Lecco e all’epoca docente di procedura amministrativa nei corsi regionali di formazione ed aggiornamento dei vigili urbani della Lombardia. Il soggetto in discorso, Presidente dell’associazione “Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti” e delegato SOS UTENTI per la Lombardia al servizio dei consumatori, in tale veste, dopo la clamorosa scoperta riferita in questo sito che la superstrada Milano – Sondrio non è strada extraurbana principale ma secondaria e che illegittimamente sono stati contestati in tre anni oltre centomila verbali, ha preso a cuore la posizione di quanti vengono colpiti dal rigore del codice della strada (autovelox e Photo Red) e sta gestendo una miriade di ricorsi, a tutt’oggi una cinquantina, tutti con scontato esito positivo.

Ad oggi comunque nessuna sconfitta.

 

Il caso qui esposto attiene ad una situazione sui generis.

 

In data 05.01.2005 veniva notificato dalla Polstrada di Milano, nei termini di 150 giorni previsti dalla legge, all'utente Maurizio il verbale n. ATX 250883 in cui si contestava la velocità eccessiva del 12 agosto 2004 sulla superstrada SS 36 Colico – Milano, con invito a comunicare il nominativo del conducente. Maurizio forniva il nominativo del presunto trasgressore nella persona del genitore e interponeva ricorso perché, avendo scoperto che la SS 36 è una strada extraurbana secondaria anziché principale, vi era l’obbligo da parte della Polstrada di fermare e contestare immediatamente l’illecito, cosa invece che non ha avuto luogo. Quest’ultima in data 17.05.05, sempre nei termini di 150 giorni, correttamente notificava lo stesso verbale n. ATX 250883 al conducente, il quale interponeva ricorso per lo stesso motivo. Qui ci si sarebbe dovuti fermare. Ma, evidentemente, lo stesso agente notificatore, spinto da una solerzia oltre misura, rinotificava in data 26.07.05, stavolta fuori termini di circa due mesi, sempre il verbale n. ATX 250883 ancora al conducente, costringendolo a presentare un terzo ricorso, “conditio sine qua non” per non essere assoggettato al pagamento pur avendo ragione.

Ma non finisce qui, perché l’autorità procedente, inopinatamente, nonostante fosse stata informata per legge quale controparte dei tre procedimenti pendenti, radicatisi presso lo stesso Giudice di Pace proprio per effetto della segnalazione fatta dal proprietario Maurizio, a quest’ultimo in data 17.10.2005 notificava ex abrupto (per chi non sa il latino, “a membro di segugio”) un quarto verbale di € 368, attribuendogli falsamente di non aver fatto quella segnalazione del gennaio 2005 che era invece alla base dei tre procedimenti. All’udienza del 10.05.2006, dopo quasi due anni dal fatto, avanti il Giudice di Pace di Lecco, dr.ssa Nicoletta Cossio, finalmente il caso si è chiuso con l’accoglimento dei quattro ricorsi e con il capo cosparso di cenere della Prefettura che ne ha chiesto umilmente l’accoglimento con compensazione delle spese.

 

Per comprendere appieno il danno che la Pubblica Amministrazione sa arrecare all’utente giovi sottolineare una circostanza a dir poco allucinante. Poiché la violazione comportava la sanzione accessoria della sospensione della patente per un mese, oltre la decurtazione di 10 punti, in pendenza di ricorso, la Prefettura di Lecco emetteva ILLEGITTIMAMENTE il provvedimento di sospensione a fine luglio del 2005 quando il malcapitato era in procinto di partire per le vacanze. Poiché iniziava il periodo di interruzione dei termini (1° agosto – 15 settembre) ed appariva difficoltoso ricorrere al Giudice di Pace per la restituzione immediata della patente, costui si era rifiutato di consegnarla in Questura, riservandosi di fare ciò nei primi giorni di settembre. Al rientro dalle vacanze si è presentato in Questura per la notifica del provvedimento ma il provvedimento non c’era più perché, secondo quanto riferito dall’agente, la Prefettura, accortasi dello svarione, lo aveva revocato.

 

La domanda sorge spontanea:

 

Quid juris, ove il cittadino, ignorante della legge

almeno quanto il Vice Prefetto addetto al contenzioso,

in ossequio ad un provvedimento del Prefetto,

si fosse privato della patente per un mese con danno

economico e morale facilmente immaginabile,

per poi scoprire che aveva ragione ?

 

Al lettore l’ardua risposta!

   

I processi in corso curati dal dr. Sanfilippo come delegato SOS UTENTI sono una

cinquantina ma i cittadini che hanno pagato ingiustamente sono oltre 100.000 in 3 anni.

 

Il dr. Calogero Sanfilippo si dice convinto che, fino a quando gli organi di polizia che sbagliano non vengono condannati al pagamento delle spese, l’arroganza e la disinvoltura non avrà mai fine e contagerà sempre di più anche le amministrazioni locali.

                                                                              Dr. Calogero Sanfilippo.