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Il Delegato Regionale |
SOS UTENTI Via Giulio Cesare, 94 00192 ROMA n° verde 800 090327 |
Il Presidente |
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Internet:
www.sosutenti.net
- mail: info@sosutenti.net |
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DELEGAZIONE
REGIONALE LOMBARDIA |
Lecco,
22 giugno 2009
| Fax 06 4453734 |
Spett.le CONSIGLIO SUPERIORE Della MAGISTRATURA Piazza Dell' Indipendenza, 6 00185 ROMA (RM)
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| Fax 06 68897951 |
Ill.mo Signore Sig. Ministro della Giustizia Angelino Alfano Via Arenula 70 00186 ROMA (RM)
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| Fax 02 5513204 |
Spett.le CONSIGLIO GIUDIZIARIO c/o Corte di Appello alla c.a. del Presidente Vicario Via Freguglia Carlo, 1 20122 MILANO (MI)
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| E
per conoscenza |
Raccomandata AR
RISERVATA PERSONALE
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Egregio Signore, Sig. Giudice di Pace Guido Alberto Bagalà Piazzetta Teodolinda, 25 23873 MISSAGLIA (LC)
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Oggetto:
Esposto a carico del Giudice di Pace di Missaglia, avv. Guido Alberto Bagalà.
Lo
scrivente dr. Calogero Sanfilippo, nato a Campofranco (CL) l’08.11.1934 e
residente a Lecco, via XI Febbraio, 1, in qualità di Delegato Regionale della
SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, rappresenta da tre anni a questa parte
numerosi ricorrenti avanti i Giudici di Pace della Lombardia e tra questi una
parte considerevole anche avanti il Giudice di Pace di Missaglia.
Nelle
numerose udienze alle quali lo scrivente ha presenziato, nessun Giudice di Pace,
in quei pochi casi di rigetto del ricorso (lo scrivente impugna solo i verbali
in cui intravede il fumus boni juris), è andato mai oltre il minimo edittale, né
ha mai condannato il ricorrente alle spese; e ciò in quanto, avendo il
legislatore consentito al ricorrente di stare in giudizio avanti il “Giudice
di Pace” (splendida definizione) senza difesa tecnica, sarebbe veramente arduo
attribuire ad un comune utente digiuno di diritto la responsabilità di un
ricorso temerario.
E’
evidente che l’utente dribbla il ricorso al Prefetto dove vige
l’obbligatorietà del raddoppio della sanzione e si rimette in perfetta buona
fede al Giudice di Pace per avere giustizia.
Così
è stato fino al marzo 2008 anche nella sede di Missaglia, dove si avvicendavano
semestralmente i Giudici di Pace di Lecco, fino a quando tutto è cambiato con
l’insediamento del Giudice di Pace, avv. Guido
Alberto Bagalà, per cui la sede di Missaglia da oasi di pace e di giustizia
è diventata una specie di trincea, nella misura in cui qualsiasi ricorrente, in
caso di rigetto del ricorso, nella migliore delle ipotesi, ne esce con le
“ossa rotte” (rectius con la certezza di non arrivare nemmeno alla seconda
settimana del mese), dal momento che il Giudice Bagalà non sembra seguire, ad
avviso dello scrivente, un criterio imparziale.
L’esponente
cita alcuni esempi emblematici in cui è dato riscontrare a tratti una certa
insensibilità del giudice che sembra non avere alcun rispetto per il denaro
altrui.
1.
RG 314/07 MILANI Renato contro il Comune di Cernusco Lombardone, minimo
edittale € 370, ma il giudice
applica la sanzione di € 500 con
condanna alle spese di € 150 (totale € 650);
2.
RG 371/07
CILIBERTO Antonio contro il Comune di Brivio, minimo
edittale € 148, ma il giudice
applica la sanzione di € 400, nonostante
lo scrivente abbia fatto verbalizzare in udienza che il ricorrente era in cassa
integrazione ed in condizioni economiche precarie;
3.
RG 362/07
MARIZZOLI Barbara contro il Comune di Brivio, minimo
edittale € 148, ma il giudice applica la sanzione di € 340, nonostante si trattasse di caso uguale e la ricorrente,
presente in udienza, non dava segni di povertà (evidente disparità di trattamento rispetto al precedente caso CILIBERTO);
4.
RG 315/07
BIANCHI Maurizio contro il Comune di Montevecchia, minimo edittale € 143,
ed il giudice stavolta lo applica, nonostante
la durata del giallo di 4917 ms;
5.
RG 77/08
MALANDRINO Carmelo contro il Comune di Montevecchia, minimo edittale € 143, durata
del giallo di 4917 ms, IDENTICO A QUELLO DI BIANCHI, ma il giudice NON
APPLICA IL MINIMO EDITTALE, ma €
300, nonostante lo scrivente gli abbia mostrato la sentenza di Bianchi e
la controparte si è dichiarata favorevole (circostanza risultante nel verbale
di udienza);
6.
RG 10/07 DAVOLI Karin contro il Comune di Montevecchia, RESPINTO, minimo
edittale € 138, ma il giudice
applica la sanzione di € 276, nonostante
si tratti di caso uguale ma con la durata del giallo di 3936 ms rispetto a quella di 4917 ms del ricorrente Bianchi di cui al punto 4
(evidente disparità
di trattamento rispetto al caso precedente di cui al punto 4 e ai due casi
successivi di cui al punto 6 e 7, i cui ricorsi, anche se uguali a quello di
Davoli sono stati accolti);
7.
RG 71/07 POZZI
Mario contro il Comune di Montevecchia, uguale a quello di Davoli,
ACCOLTO (durata del giallo 3936 ms come quella di Davoli di cui al precedente
punto 5);
8.
RG 57/07
CORBETTA Fabiano contro il Comune di Montevecchia, uguale a quello di Davoli,
ACCOLTO (durata del giallo 3936 ms come quella di Davoli di cui al precedente
punto 5);
9.
RG 298/06, MAGGI Andrea contro il Comune di Perego, minimo
edittale € 370, ma il giudice
applica la sanzione di € 500 (né
raddoppio né minimo edittale);
10. RG
307/07, DE TOFFOL Andrea contro il
Comune di Cernusco
Lombardone, violazione
dell’art. 142/9 ACCOLTO;
11. RG
24/08, DE TOFFOL Andrea contro il Comune
di Cernusco
Lombardone, violazione
dell’art. 126 bis in relazione alla violazione dell’art. 142/9 testè
indicato al punto 9, RESPINTO, minimo edittale €
250, ma il giudice applica la sanzione di €
250 + 150 (totale € 400).
RIDDA DI CIFRE APPIOPPATE SENZA LA BENCHE’ MINIMA MOTIVAZIONE
Gli
undici casi sopra esposti purtroppo non sono isolati, ma ve ne sono una miriade,
tanto che ogni giovedì (giorno di udienza) i ricorrenti sono terrorizzati sia
per la nomea di particolare rigore del Giudice Bagalà che ormai aleggia
nell’ambiente e sia per la snervante attesa di ore cui è esposto il
cittadino.
Giovi
evidenziare che il Giudice Bagalà ha già esternato all’esponente la sua
determinazione secondo la quale a far data dal mese di settembre arriverà
persino a quadruplicare le sanzioni.
Secondo
la dottrina (CODICE DELLE OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE di Francesco
Bartolini, art. 23, punto 19, pagina 174) “la
modificazione della sanzione, da parte del giudice civile, può essere
effettuata soltanto in senso riduttivo rispetto all’ammontare della sanzione
quale risulta irrogata dalla competente autorità amministrativa: per
l’opponente gli effetti della sua domanda (di opposizione) restano delimitati
dal principio dell’interesse ad agire, essendo evidente che nel processo
civile la legittimazione sostanziale all’azione sussiste sinchè chi si
rivolge al giudice abbia concreto interesse ad ottenere un vantaggio
dall’intervento giudiziale. Pertanto, l’intervento del giudice è ammesso
esclusivamente in senso favorevole per l’opponente e resta preclusa la
possibilità di inasprire la sanzione anche qualora l’organo amministrativo si
costituisse in causa, ne facesse richiesta e, per ipotesi, ne risultasse anche
l’opportunità”.
La
giurisprudenza ammette invece il potere discrezionale del giudice
dell’opposizione di determinare l’entità della sanzione entro i limiti del
minimo e massimo, ma allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto
illecito contestato, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e
soggettivi (Cass. Civ. I Sez. 27.01.2006 n. 1761), ma
non certamente ad libitum e senza motivazione alcuna.
Alla
luce di quanto sopra, mentre appare veramente incomprensibile come ci si possa
accanire così pesantemente contro coloro che invocano giustizia, il
comportamento del giudice Bagalà si espone alle seguenti considerazioni.
·
Se la sanzione
nel minimo edittale è di € 370, perché aggravarla ancora di € 130 fino ad
€ 500, per poi aggiungere ancora altre 150 euro di spese?
·
Se la sanzione
nel minimo edittale è di € 148, perché aggravarla fino ad € 400 a carico
di un ricorrente in cassa integrazione ed in condizioni economiche precarie
mentre ad un’altra ricorrente, apparentemente in condizioni economiche
normali, viene applicata la sanzione di €
340?
·
Con quale
criterio, se un criterio nel caso di specie esiste, un giudice di fronte a tre
casi uguali ad uno applica il minimo edittale e agli altri due raddoppia la
sanzione?
·
Con quale
criterio, se un criterio nel caso di specie esiste, un giudice, di fronte a tre
ricorsi uguali, due li accoglie facendo
ricorso alla ragionevolezza ed uno lo respinge barando
sulla durata del giallo e abbandonando
quella ragionevolezza che lo ha guidato negli altri due casi?
·
Con quale
coraggio un giudice accoglie il ricorso relativo alla violazione dell’art.
142/9 e respinge quello relativo alla violazione dell’art. 126 bis,
aggravandolo ulteriormente ancora di €
150?
Questa
associazione è consapevole che gli Organi in indirizzo non hanno alcun potere
di ingerirsi nella attività giurisdizionale del Giudice di pace e che l’unica
reazione allo stesso è quella giurisdizionale dell’appello; ma è consapevole
altresì che, anche se i giudici di pace rappresentano soltanto il primo grado
del giudizio, la loro decisione, di fatto, è
economicamente inappellabile (1000 euro di avvocato per non pagarne 250
di sanzione è assurdo), per cui, fino a quando il legislatore non estende anche
in appello la possibilità dell’opponente di stare in giudizio personalmente
senza difesa tecnica (la legge 689/81 lo prevede), la giustizia dei giudici di
pace, purtroppo, come il mistero della SS Trinità, appare giocoforza UNA e
TRINA.
Alla
SOS UTENTI – Difesa Consumatori non rimane, quindi, che esporre la grave
situazione che regna nella sede del giudice di pace di Missaglia con
l’auspicio che gli organi in indirizzo, per la parte di loro competenza,
possano in qualche modo intervenire, affinché non si incida negativamente
sull’immagine che della giustizia il cittadino deve avere.
L’esponente
chiede la personale audizione da parte del Presidente Vicario del Consiglio
Giudiziario, onde esporre con dovizia di particolari il comportamento del
giudice Bagalà e, in attesa di conoscere i provvedimenti adottati, ringrazia e
porge doverosi ossequi.

