Il Delegato Regionale |
SOS UTENTI Via Giulio Cesare, 94 00192 ROMA n° verde 800 090327 |
Il Presidente |
Internet:
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DELEGAZIONE
REGIONALE LOMBARDIA |
Lecco,
22 giugno 2009
Fax 06 4453734 |
Spett.le CONSIGLIO SUPERIORE Della MAGISTRATURA Piazza Dell' Indipendenza, 6 00185 ROMA (RM)
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Fax 06 68897951 |
Ill.mo Signore Sig. Ministro della Giustizia Angelino Alfano Via Arenula 70 00186 ROMA (RM)
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Fax 02 5513204 |
Spett.le CONSIGLIO GIUDIZIARIO c/o Corte di Appello alla c.a. del Presidente Vicario Via Freguglia Carlo, 1 20122 MILANO (MI)
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|
E
per conoscenza |
Raccomandata AR
RISERVATA PERSONALE
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Egregio Signore, Sig. Giudice di Pace Guido Alberto Bagalà Piazzetta Teodolinda, 25 23873 MISSAGLIA (LC)
|
Oggetto:
Esposto a carico del Giudice di Pace di Missaglia, avv. Guido Alberto Bagalà.
Lo
scrivente dr. Calogero Sanfilippo, nato a Campofranco (CL) l’08.11.1934 e
residente a Lecco, via XI Febbraio, 1, in qualità di Delegato Regionale della
SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, rappresenta da tre anni a questa parte
numerosi ricorrenti avanti i Giudici di Pace della Lombardia e tra questi una
parte considerevole anche avanti il Giudice di Pace di Missaglia.
Nelle
numerose udienze alle quali lo scrivente ha presenziato, nessun Giudice di Pace,
in quei pochi casi di rigetto del ricorso (lo scrivente impugna solo i verbali
in cui intravede il fumus boni juris), è andato mai oltre il minimo edittale, né
ha mai condannato il ricorrente alle spese; e ciò in quanto, avendo il
legislatore consentito al ricorrente di stare in giudizio avanti il “Giudice
di Pace” (splendida definizione) senza difesa tecnica, sarebbe veramente arduo
attribuire ad un comune utente digiuno di diritto la responsabilità di un
ricorso temerario.
E’
evidente che l’utente dribbla il ricorso al Prefetto dove vige
l’obbligatorietà del raddoppio della sanzione e si rimette in perfetta buona
fede al Giudice di Pace per avere giustizia.
Così
è stato fino al marzo 2008 anche nella sede di Missaglia, dove si avvicendavano
semestralmente i Giudici di Pace di Lecco, fino a quando tutto è cambiato con
l’insediamento del Giudice di Pace, avv. Guido
Alberto Bagalà, per cui la sede di Missaglia da oasi di pace e di giustizia
è diventata una specie di trincea, nella misura in cui qualsiasi ricorrente, in
caso di rigetto del ricorso, nella migliore delle ipotesi, ne esce con le
“ossa rotte” (rectius con la certezza di non arrivare nemmeno alla seconda
settimana del mese), dal momento che il Giudice Bagalà non sembra seguire, ad
avviso dello scrivente, un criterio imparziale.
L’esponente
cita alcuni esempi emblematici in cui è dato riscontrare a tratti una certa
insensibilità del giudice che sembra non avere alcun rispetto per il denaro
altrui.
1.
RG 314/07 MILANI Renato contro il Comune di Cernusco Lombardone, minimo
edittale € 370, ma il giudice
applica la sanzione di € 500 con
condanna alle spese di € 150 (totale € 650);
2.
RG 371/07
CILIBERTO Antonio contro il Comune di Brivio, minimo
edittale € 148, ma il giudice
applica la sanzione di € 400, nonostante
lo scrivente abbia fatto verbalizzare in udienza che il ricorrente era in cassa
integrazione ed in condizioni economiche precarie;
3.
RG 362/07
MARIZZOLI Barbara contro il Comune di Brivio, minimo
edittale € 148, ma il giudice applica la sanzione di € 340, nonostante si trattasse di caso uguale e la ricorrente,
presente in udienza, non dava segni di povertà (evidente disparità di trattamento rispetto al precedente caso CILIBERTO);
4.
RG 315/07
BIANCHI Maurizio contro il Comune di Montevecchia, minimo edittale € 143,
ed il giudice stavolta lo applica, nonostante
la durata del giallo di 4917 ms;
5.
RG 77/08
MALANDRINO Carmelo contro il Comune di Montevecchia, minimo edittale € 143, durata
del giallo di 4917 ms, IDENTICO A QUELLO DI BIANCHI, ma il giudice NON
APPLICA IL MINIMO EDITTALE, ma €
300, nonostante lo scrivente gli abbia mostrato la sentenza di Bianchi e
la controparte si è dichiarata favorevole (circostanza risultante nel verbale
di udienza);
6.
RG 10/07 DAVOLI Karin contro il Comune di Montevecchia, RESPINTO, minimo
edittale € 138, ma il giudice
applica la sanzione di € 276, nonostante
si tratti di caso uguale ma con la durata del giallo di 3936 ms rispetto a quella di 4917 ms del ricorrente Bianchi di cui al punto 4
(evidente disparità
di trattamento rispetto al caso precedente di cui al punto 4 e ai due casi
successivi di cui al punto 6 e 7, i cui ricorsi, anche se uguali a quello di
Davoli sono stati accolti);
7.
RG 71/07 POZZI
Mario contro il Comune di Montevecchia, uguale a quello di Davoli,
ACCOLTO (durata del giallo 3936 ms come quella di Davoli di cui al precedente
punto 5);
8.
RG 57/07
CORBETTA Fabiano contro il Comune di Montevecchia, uguale a quello di Davoli,
ACCOLTO (durata del giallo 3936 ms come quella di Davoli di cui al precedente
punto 5);
9.
RG 298/06, MAGGI Andrea contro il Comune di Perego, minimo
edittale € 370, ma il giudice
applica la sanzione di € 500 (né
raddoppio né minimo edittale);
10. RG
307/07, DE TOFFOL Andrea contro il
Comune di Cernusco
Lombardone, violazione
dell’art. 142/9 ACCOLTO;
11. RG
24/08, DE TOFFOL Andrea contro il Comune
di Cernusco
Lombardone, violazione
dell’art. 126 bis in relazione alla violazione dell’art. 142/9 testè
indicato al punto 9, RESPINTO, minimo edittale €
250, ma il giudice applica la sanzione di €
250 + 150 (totale € 400).
RIDDA DI CIFRE APPIOPPATE SENZA LA BENCHE’ MINIMA MOTIVAZIONE
Gli undici casi sopra esposti purtroppo non sono isolati, ma ve ne sono una
miriade, tanto che ogni giovedì (giorno di udienza) i ricorrenti sono
terrorizzati sia per la nomea di particolare rigore del Giudice Bagalà che ormai
aleggia nell’ambiente e sia per la snervante attesa di ore cui è esposto il
cittadino.
Giovi evidenziare che il Giudice Bagalà ha già esternato all’esponente la sua
determinazione secondo la quale a far data dal mese di settembre arriverà
persino a quadruplicare le sanzioni.
Secondo
la dottrina (CODICE DELLE OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE di Francesco
Bartolini, art. 23, punto 19, pagina 174) “la
modificazione della sanzione, da parte del giudice civile, può essere
effettuata soltanto in senso riduttivo rispetto all’ammontare della sanzione
quale risulta irrogata dalla competente autorità amministrativa: per
l’opponente gli effetti della sua domanda (di opposizione) restano delimitati
dal principio dell’interesse ad agire, essendo evidente che nel processo
civile la legittimazione sostanziale all’azione sussiste sinchè chi si
rivolge al giudice abbia concreto interesse ad ottenere un vantaggio
dall’intervento giudiziale. Pertanto, l’intervento del giudice è ammesso
esclusivamente in senso favorevole per l’opponente e resta preclusa la
possibilità di inasprire la sanzione anche qualora l’organo amministrativo si
costituisse in causa, ne facesse richiesta e, per ipotesi, ne risultasse anche
l’opportunità”.
La
giurisprudenza ammette invece il potere discrezionale del giudice
dell’opposizione di determinare l’entità della sanzione entro i limiti del
minimo e massimo, ma allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto
illecito contestato, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e
soggettivi (Cass. Civ. I Sez. 27.01.2006 n. 1761), ma
non certamente ad libitum e senza motivazione alcuna.
Alla
luce di quanto sopra, mentre appare veramente incomprensibile come ci si possa
accanire così pesantemente contro coloro che invocano giustizia, il
comportamento del giudice Bagalà si espone alle seguenti considerazioni.
·
Se la sanzione
nel minimo edittale è di € 370, perché aggravarla ancora di € 130 fino ad
€ 500, per poi aggiungere ancora altre 150 euro di spese?
·
Se la sanzione
nel minimo edittale è di € 148, perché aggravarla fino ad € 400 a carico
di un ricorrente in cassa integrazione ed in condizioni economiche precarie
mentre ad un’altra ricorrente, apparentemente in condizioni economiche
normali, viene applicata la sanzione di €
340?
·
Con quale
criterio, se un criterio nel caso di specie esiste, un giudice di fronte a tre
casi uguali ad uno applica il minimo edittale e agli altri due raddoppia la
sanzione?
·
Con quale
criterio, se un criterio nel caso di specie esiste, un giudice, di fronte a tre
ricorsi uguali, due li accoglie facendo
ricorso alla ragionevolezza ed uno lo respinge barando
sulla durata del giallo e abbandonando
quella ragionevolezza che lo ha guidato negli altri due casi?
·
Con quale
coraggio un giudice accoglie il ricorso relativo alla violazione dell’art.
142/9 e respinge quello relativo alla violazione dell’art. 126 bis,
aggravandolo ulteriormente ancora di €
150?
Questa
associazione è consapevole che gli Organi in indirizzo non hanno alcun potere
di ingerirsi nella attività giurisdizionale del Giudice di pace e che l’unica
reazione allo stesso è quella giurisdizionale dell’appello; ma è consapevole
altresì che, anche se i giudici di pace rappresentano soltanto il primo grado
del giudizio, la loro decisione, di fatto, è
economicamente inappellabile (1000 euro di avvocato per non pagarne 250
di sanzione è assurdo), per cui, fino a quando il legislatore non estende anche
in appello la possibilità dell’opponente di stare in giudizio personalmente
senza difesa tecnica (la legge 689/81 lo prevede), la giustizia dei giudici di
pace, purtroppo, come il mistero della SS Trinità, appare giocoforza UNA e
TRINA.
Alla
SOS UTENTI – Difesa Consumatori non rimane, quindi, che esporre la grave
situazione che regna nella sede del giudice di pace di Missaglia con
l’auspicio che gli organi in indirizzo, per la parte di loro competenza,
possano in qualche modo intervenire, affinché non si incida negativamente
sull’immagine che della giustizia il cittadino deve avere.
L’esponente
chiede la personale audizione da parte del Presidente Vicario del Consiglio
Giudiziario, onde esporre con dovizia di particolari il comportamento del
giudice Bagalà e, in attesa di conoscere i provvedimenti adottati, ringrazia e
porge doverosi ossequi.
ALL’ESITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
IL GIUDICE BAGALA’ SI E’
PRONUNCIATO,
MA CON UN ATTO DI CITAZIONE
Il giudice Bagalà, invitato a
presentare le proprie giustificazioni, ha prodotto una memoria difensiva di 16
cartelle dove ha cercato di motivare tutto e di più, salvo aver dribblato il
motivo essenziale per cui in due ricorsi identici contro il Comune di
Montevecchia, entrambi con il superamento della linea di arresto dopo 3936 ms,
ovvero meno di 4 secondi, di accensione della luce gialla del semaforo, redatti
e rappresentati entrambi dal dr. Calogero Sanfilippo, il primo lo ha respinto
raddoppiando la sanzione mentre il secondo lo ha accolto.
Nella prima
sentenza, n. 172/08, il giudice Bagalà ha liquidato la questione assumendo che
la durata del giallo doveva essere di 3 secondi mentre per il ricorrente “il
giallo era scattato da ben quattro secondi”; nella seconda sentenza, n. 88/09,
per stabilire se la durata del giallo era sufficiente, ha fatto ricorso, invece,
al “criterio della ragionevolezza, e, con riferimento alla nota n. 67906 del
16.7.2006 del Ministero dei Trasporti, secondo cui il giallo sarebbe dovuto
durare almeno 4 secondi, ha ritenuto correttamente che la durata del giallo era
inferiore, anche se di pochissimo, ai 4 secondi, accogliendo il ricorso.
Il
giudice non ha spiegato, però, perché al primo ricorrente sarebbero dovuti
bastare 3 secondi per arrestarsi, mentre il secondo aveva diritto ad una durata
di giallo più lunga, ovvero di 4 secondi; e non ha spiegato perché i 3936 ms del
fotogramma del primo ricorrente diventano ben quattro secondi mentre i 3936 ms
del fotogramma del secondo ricorrente per lo stesso Giudice sono inferiori,
anche se di pochissimo, alla durata di almeno 4 secondi; e non ha spiegato
perché nella decisione di accoglimento il Giudice, per stabilire il necessario
tempo della luce gialla, ha ritenuto di applicare il criterio della
ragionevolezza, mentre nel caso identico nella decisione di rigetto il criterio
della ragionevolezza non è stato preso in considerazione.
Il giudice Bagalà
nella sua memoria difensiva ha ammesso che “alla data di immissione nel possesso
delle funzioni – marzo 2008 – presso l’ufficio del giudice di pace di Missaglia
vi era nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative la prassi
ultraconsolidata di compensare sempre e comunque le spese del giudizio
indipendentemente dall’esito della causa” e che “l’accoglimento del principio di
compensare sempre e comunque le spese del giudizio porta via via a risultati
aberranti in quanto ciascuno è portato a tentare di fare ricorso nella
consapevolezza che, per male che vada, dovrà solo pagare la sanzione, così come
dovrebbe comunque fare in caso di mancata presentazione del ricorso”. Costui è
partito dal presupposto della mala fede del ricorrente senza considerare che,
avendo il legislatore consentito a quest’ultimo di stare in giudizio senza
difesa tecnica, in quanto digiuno di diritto, sarebbe veramente arduo
attribuirgli la responsabilità di un ricorso temerario con il raddoppio della
sanzione e la relativa condanna alle spese, dal momento che egli dribbla il
ricorso al Prefetto proprio per evitare l’obbligatorietà del raddoppio della
sanzione e si rimette in perfetta buona fede al giudice di pace per avere
giustizia.
Il giudice Bagalà nella sua memoria difensiva non ha negato che
“all’inizio il suo nuovo orientamento – tenuto conto che egli è giudice unico
dell’ufficio – ha determinato un po’ di disorientamento ma in seguito è stato
molto apprezzato dagli avvocati (n.d.r. ma non certo dai ricorrenti) che in
diverse occasioni hanno dichiarato allo stesso apertamente di condividerlo (non
è provato)”. Quello che egli chiama disorientamento è invece un malcontento che
porta ad una sofferenza economica del ricorrente che rimane sempre più
alleggerito nella tasca dai comuni che devono far cassa per salvarsi dalla
manovra di Tremonti, per cui lo Stato tagli pure agli Enti Locali, tanto c’è
l’autovelox che risolve i problemi di bilancio, mandando i vigili a martellare
senza pietà coloro che tutti i giorni si recano al lavoro per arrivare alla
terza settimana (tale è stato lo spirito dell’esposto). La gente non ne può più,
ma questo probabilmente non interessa a chi non sa “quanto sa di sale lo pane
altrui”. Ad Albano Sant’Alessandro (BG) si è costituita la Polizia Intercomunale
dei Colli, il cui mantenimento costa due milioni di euro l’anno e tale cifra
deve essere recuperata con l’autovelox; recentemente l’utenza è entrata in
agitazione per mezzo della stampa locale, lamentando che i vigili, in dispregio
alla direttiva del ministro Maroni del 14 agosto 2009, sono imboscati.
Il
giudice Bagalà nella sua memoria difensiva ha escluso ogni responsabilità
disciplinare citando l’art. 1 del D.Lgs. 23.02.2006 che così recita: “il
magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità,
correttezza (. . .) ed equilibrio, deve rispettare la dignità della persona
nell’esercizio delle funzioni e il comma 3 dello stesso articolo prevede che la
violazione dello stesso articolo costituisce illecito disciplinare”.
Ma non è
proprio l’imparzialità che è venuta a mancare nel magistrato Bagalà?
Infatti
• In due ricorsi uguali (RG 371/07 ed RG 362/07) contro il comune di Brivio
rispetto al minimo edittale di € 148 al primo di sesso maschile ha applicato la
sanzione di € 400 e al secondo di sesso femminile ha applicato la sanzione di €
340;
• In due ricorsi identici (RG 315/07 ed RG 77/08) contro il Comune di
Montevecchia, redatti e rappresentati entrambi dal dr. Calogero Sanfilippo, al
primo ha applicato il minimo edittale di € 143 mentre al secondo ha applicato la
sanzione di € 300, nonostante il dr. Sanfilippo gli avesse mostrato la sentenza
del primo e la controparte si fosse dichiarata favorevole alla applicazione del
minimo edittale (circostanza risultante nel verbale di udienza);
• In tre
ricorsi identici (RG 10/07, RG 71/07 ed RG 57/07) contro il Comune di
Montevecchia, redatti e rappresentati tutti e tre dal dr. Calogero Sanfilippo,
il primo lo ha respinto raddoppiando il minimo edittale di € 138 in € 276,
mentre gli altri due li ha accolti.
Non va, però, sottaciuto che il giudice
Bagalà, per quanto a conoscenza del dr. Sanfilippo, è figlio di magistrato,
genero di magistrato presso la Corte d’Appello di Milano nonché cognato di
magistrato del Pubblico Ministero di Milano, per cui, come “figlio d’arte”
(giuridica), non gli è mancata la preparazione per discolparsi con le 16
cartelle della sua memoria difensiva e allontanare l’ipotesi della
responsabilità disciplinare.
Infatti l’esposto inoltrato dal dr. Calogero
Sanfilippo è stato archiviato sol perchè “per i fatti contestati dall’esponente
non sembrano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi
piuttosto di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari
mezzi di impugnazione”. L’impugnazione, purtroppo, non è stata proposta in
quanto economicamente sproporzionata rispetto alla sanzione da difendere (1.000
euro di avvocato rispetto a € 148 di sanzione), per cui non si saprà mai quanto
sia stata ineccepibile la condotta del giudice Bagalà.
Ecco la decisione
della Corte D’Appello di Milano:
E non finisce qui: il
giudice Bagalà aveva dichiarato al cronista del “Giornale di Merate” che
all’esito del procedimento disciplinare si sarebbe pronunciato di sicuro e lo ha
fatto con un atto di citazione in Tribunale, in cui lamenta di essere stato
diffamato con la pubblicazione dell’esposto in questo sito e chiede la condanna
della Associazione SOS UTENTI e del dr. Calogero Sanfilippo in solido fra loro
al pagamento in favore dell’attore dell’importo di € 100.000 nonché l’ordine di
pubblicazione della sentenza su “Il Giornale di Merate” e “La Provincia di
Lecco” a spese dei convenuti.
Evidentemente al giudice Bagalà, anche se
figlio d’arte (giuridica), è sfuggito l’esercizio del diritto di cronaca sancito
dall’art. 21 della Costituzione.
Vediamo come andrà a finire; certamente il
lettore sarà reso edotto all’esito della causa.
Allo stato, letta la memoria
difensiva del giudice Bagalà, al dr. Sanfilippo non rimane che sconsigliare gli
utenti della strada (soci e non) di proporre ricorsi anche quando ritengono di
avere ragione, almeno solo così possono avere la certezza di pagare soltanto il
minimo edittale fino a quando rimane invariata la giurisprudenza di merito
dell’Ufficio del giudice di pace di Missaglia.