Il Delegato 

Regionale

SOS UTENTI  Via Giulio Cesare, 94 00192 ROMA n° verde 800 090327

    

Il Presidente

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DELEGAZIONE  REGIONALE  LOMBARDIA      Via   XI    Febbraio,    1                23900     LECCO     Sito web: www.tridipudi.it

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  Lecco, 22 giugno 2009

Fax 06 4453734   Spett.le
CONSIGLIO SUPERIORE
Della MAGISTRATURA
Piazza Dell' Indipendenza, 6
00185 ROMA (RM)

 

Fax 06 68897951   Ill.mo Signore
Sig. Ministro della Giustizia
Angelino Alfano
Via Arenula 70
00186 ROMA (RM)

 

Fax 02 5513204   Spett.le
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
c/o Corte di Appello 
alla c.a. del Presidente Vicario
Via Freguglia Carlo, 1
20122 MILANO (MI)

 

E per conoscenza                  Raccomandata AR     

RISERVATA PERSONALE  

 

Egregio Signore,
Sig. Giudice di Pace 
Guido Alberto Bagalà
Piazzetta Teodolinda, 25
23873 MISSAGLIA (LC)

 

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Missaglia, avv. Guido Alberto Bagalà.

 

 

Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo, nato a Campofranco (CL) l’08.11.1934 e residente a Lecco, via XI Febbraio, 1, in qualità di Delegato Regionale della SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, rappresenta da tre anni a questa parte numerosi ricorrenti avanti i Giudici di Pace della Lombardia e tra questi una parte considerevole anche avanti il Giudice di Pace di Missaglia.

Nelle numerose udienze alle quali lo scrivente ha presenziato, nessun Giudice di Pace, in quei pochi casi di rigetto del ricorso (lo scrivente impugna solo i verbali in cui intravede il fumus boni juris), è andato mai oltre il minimo edittale, né ha mai condannato il ricorrente alle spese; e ciò in quanto, avendo il legislatore consentito al ricorrente di stare in giudizio avanti il “Giudice di Pace” (splendida definizione) senza difesa tecnica, sarebbe veramente arduo attribuire ad un comune utente digiuno di diritto la responsabilità di un ricorso temerario.

E’ evidente che l’utente dribbla il ricorso al Prefetto dove vige l’obbligatorietà del raddoppio della sanzione e si rimette in perfetta buona fede al Giudice di Pace per avere giustizia.

Così è stato fino al marzo 2008 anche nella sede di Missaglia, dove si avvicendavano semestralmente i Giudici di Pace di Lecco, fino a quando tutto è cambiato con l’insediamento del Giudice di Pace, avv. Guido Alberto Bagalà, per cui la sede di Missaglia da oasi di pace e di giustizia è diventata una specie di trincea, nella misura in cui qualsiasi ricorrente, in caso di rigetto del ricorso, nella migliore delle ipotesi, ne esce con le “ossa rotte” (rectius con la certezza di non arrivare nemmeno alla seconda settimana del mese), dal momento che il Giudice Bagalà non sembra seguire, ad avviso dello scrivente, un criterio imparziale.

L’esponente cita alcuni esempi emblematici in cui è dato riscontrare a tratti una certa insensibilità del giudice che sembra non avere alcun rispetto per il denaro altrui.   

1.      RG 314/07 MILANI Renato contro il Comune di Cernusco Lombardone, minimo edittale € 370, ma il giudice applica la sanzione di € 500 con condanna alle spese di € 150 (totale € 650);

2.      RG 371/07 CILIBERTO Antonio contro il Comune di Brivio, minimo edittale € 148, ma il giudice applica la sanzione di € 400, nonostante lo scrivente abbia fatto verbalizzare in udienza che il ricorrente era in cassa integrazione ed in condizioni economiche precarie;

3.      RG 362/07 MARIZZOLI Barbara contro il Comune di Brivio, minimo edittale € 148, ma il giudice applica la sanzione di € 340, nonostante si trattasse di caso uguale e la ricorrente, presente in udienza, non dava segni di povertà (evidente disparità di trattamento rispetto al precedente caso CILIBERTO);

4.      RG 315/07 BIANCHI Maurizio contro il Comune di Montevecchia, minimo edittale € 143, ed il giudice stavolta lo applica, nonostante la durata del giallo di 4917 ms;

5.      RG 77/08 MALANDRINO Carmelo contro il Comune di Montevecchia, minimo edittale € 143, durata del giallo di 4917 ms, IDENTICO A QUELLO DI BIANCHI, ma il giudice NON APPLICA IL MINIMO EDITTALE, ma € 300, nonostante lo scrivente gli abbia mostrato la sentenza di Bianchi e la controparte si è dichiarata favorevole (circostanza risultante nel verbale di udienza);

6.     RG 10/07 DAVOLI Karin contro il Comune di Montevecchia, RESPINTO, minimo edittale € 138, ma il giudice applica la sanzione di € 276, nonostante si tratti di caso uguale ma con la durata del giallo di 3936 ms rispetto a quella di 4917 ms del ricorrente Bianchi di cui al punto 4 (evidente disparità di trattamento rispetto al caso precedente di cui al punto 4 e ai due casi successivi di cui al punto 6 e 7, i cui ricorsi, anche se uguali a quello di Davoli sono stati accolti);

7.      RG 71/07 POZZI Mario contro il Comune di Montevecchia, uguale a quello di Davoli, ACCOLTO (durata del giallo 3936 ms come quella di Davoli di cui al precedente punto 5);

8.      RG 57/07 CORBETTA Fabiano contro il Comune di Montevecchia, uguale a quello di Davoli, ACCOLTO (durata del giallo 3936 ms come quella di Davoli di cui al precedente punto 5);

9.      RG 298/06, MAGGI Andrea contro il Comune di Perego, minimo edittale € 370, ma il giudice applica la sanzione di € 500 (né raddoppio né minimo edittale);

10.  RG 307/07, DE TOFFOL Andrea contro il Comune di Cernusco Lombardone, violazione dell’art. 142/9 ACCOLTO;

11.  RG 24/08, DE TOFFOL Andrea contro il Comune di Cernusco Lombardone, violazione dell’art. 126 bis in relazione alla violazione dell’art. 142/9 testè indicato al punto 9, RESPINTO, minimo edittale € 250, ma il giudice applica la sanzione di € 250 + 150 (totale € 400).

RIDDA DI CIFRE APPIOPPATE SENZA LA BENCHE’ MINIMA MOTIVAZIONE

Gli undici casi sopra esposti purtroppo non sono isolati, ma ve ne sono una miriade, tanto che ogni giovedì (giorno di udienza) i ricorrenti sono terrorizzati sia per la nomea di particolare rigore del Giudice Bagalà che ormai aleggia nell’ambiente e sia per la snervante attesa di ore cui è esposto il cittadino.

Giovi evidenziare che il Giudice Bagalà ha già esternato all’esponente la sua determinazione secondo la quale a far data dal mese di settembre arriverà persino a quadruplicare le sanzioni.

Secondo la dottrina (CODICE DELLE OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE di Francesco Bartolini, art. 23, punto 19, pagina 174) “la modificazione della sanzione, da parte del giudice civile, può essere effettuata soltanto in senso riduttivo rispetto all’ammontare della sanzione quale risulta irrogata dalla competente autorità amministrativa: per l’opponente gli effetti della sua domanda (di opposizione) restano delimitati dal principio dell’interesse ad agire, essendo evidente che nel processo civile la legittimazione sostanziale all’azione sussiste sinchè chi si rivolge al giudice abbia concreto interesse ad ottenere un vantaggio dall’intervento giudiziale. Pertanto, l’intervento del giudice è ammesso esclusivamente in senso favorevole per l’opponente e resta preclusa la possibilità di inasprire la sanzione anche qualora l’organo amministrativo si costituisse in causa, ne facesse richiesta e, per ipotesi, ne risultasse anche l’opportunità”.

La giurisprudenza ammette invece il potere discrezionale del giudice dell’opposizione di determinare l’entità della sanzione entro i limiti del minimo e massimo, ma allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto illecito contestato, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi (Cass. Civ. I Sez. 27.01.2006 n. 1761), ma non certamente ad libitum e senza motivazione alcuna.

Alla luce di quanto sopra, mentre appare veramente incomprensibile come ci si possa accanire così pesantemente contro coloro che invocano giustizia, il comportamento del giudice Bagalà si espone alle seguenti considerazioni.

·   Se la sanzione nel minimo edittale è di € 370, perché aggravarla ancora di € 130 fino ad € 500, per poi aggiungere ancora altre 150 euro di spese?  

·   Se la sanzione nel minimo edittale è di € 148, perché aggravarla fino ad € 400 a carico di un ricorrente in cassa integrazione ed in condizioni economiche precarie mentre ad un’altra ricorrente, apparentemente in condizioni economiche normali, viene applicata la sanzione di € 340? 

·   Con quale criterio, se un criterio nel caso di specie esiste, un giudice di fronte a tre casi uguali ad uno applica il minimo edittale e agli altri due raddoppia la sanzione?

·   Con quale criterio, se un criterio nel caso di specie esiste, un giudice, di fronte a tre ricorsi uguali, due li accoglie facendo ricorso alla ragionevolezza ed uno lo respinge barando sulla durata del giallo e abbandonando quella ragionevolezza che lo ha guidato negli altri due casi?

·   Con quale coraggio un giudice accoglie il ricorso relativo alla violazione dell’art. 142/9 e respinge quello relativo alla violazione dell’art. 126 bis, aggravandolo ulteriormente ancora di € 150?

Questa associazione è consapevole che gli Organi in indirizzo non hanno alcun potere di ingerirsi nella attività giurisdizionale del Giudice di pace e che l’unica reazione allo stesso è quella giurisdizionale dell’appello; ma è consapevole altresì che, anche se i giudici di pace rappresentano soltanto il primo grado del giudizio, la loro decisione, di fatto, è  economicamente inappellabile (1000 euro di avvocato per non pagarne 250 di sanzione è assurdo), per cui, fino a quando il legislatore non estende anche in appello la possibilità dell’opponente di stare in giudizio personalmente senza difesa tecnica (la legge 689/81 lo prevede), la giustizia dei giudici di pace, purtroppo, come il mistero della SS Trinità, appare giocoforza UNA e TRINA.

Alla SOS UTENTI – Difesa Consumatori non rimane, quindi, che esporre la grave situazione che regna nella sede del giudice di pace di Missaglia con l’auspicio che gli organi in indirizzo, per la parte di loro competenza, possano in qualche modo intervenire, affinché non si incida negativamente sull’immagine che della giustizia il cittadino deve avere.

L’esponente chiede la personale audizione da parte del Presidente Vicario del Consiglio Giudiziario, onde esporre con dovizia di particolari il comportamento del giudice Bagalà e, in attesa di conoscere i provvedimenti adottati, ringrazia e porge doverosi ossequi.