Il Delegato 

Regionale

SOS UTENTI  Via Giulio Cesare, 94 00192 ROMA n° verde 800 090327

    

Il Presidente

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DELEGAZIONE  REGIONALE  LOMBARDIA      Via   XI    Febbraio,    1                23900     LECCO     Sito web: www.tridipudi.it

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  Lecco, 22 giugno 2009

Fax 06 4453734   Spett.le
CONSIGLIO SUPERIORE
Della MAGISTRATURA
Piazza Dell' Indipendenza, 6
00185 ROMA (RM)

 

Fax 06 68897951   Ill.mo Signore
Sig. Ministro della Giustizia
Angelino Alfano
Via Arenula 70
00186 ROMA (RM)

 

Fax 02 5513204   Spett.le
CONSIGLIO GIUDIZIARIO
c/o Corte di Appello 
alla c.a. del Presidente Vicario
Via Freguglia Carlo, 1
20122 MILANO (MI)

 

E per conoscenza                  Raccomandata AR     

RISERVATA PERSONALE  

 

Egregio Signore,
Sig. Giudice di Pace 
Guido Alberto Bagalà
Piazzetta Teodolinda, 25
23873 MISSAGLIA (LC)

 

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Missaglia, avv. Guido Alberto Bagalà.

 

 

Lo scrivente dr. Calogero Sanfilippo, nato a Campofranco (CL) l’08.11.1934 e residente a Lecco, via XI Febbraio, 1, in qualità di Delegato Regionale della SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, rappresenta da tre anni a questa parte numerosi ricorrenti avanti i Giudici di Pace della Lombardia e tra questi una parte considerevole anche avanti il Giudice di Pace di Missaglia.

Nelle numerose udienze alle quali lo scrivente ha presenziato, nessun Giudice di Pace, in quei pochi casi di rigetto del ricorso (lo scrivente impugna solo i verbali in cui intravede il fumus boni juris), è andato mai oltre il minimo edittale, né ha mai condannato il ricorrente alle spese; e ciò in quanto, avendo il legislatore consentito al ricorrente di stare in giudizio avanti il “Giudice di Pace” (splendida definizione) senza difesa tecnica, sarebbe veramente arduo attribuire ad un comune utente digiuno di diritto la responsabilità di un ricorso temerario.

E’ evidente che l’utente dribbla il ricorso al Prefetto dove vige l’obbligatorietà del raddoppio della sanzione e si rimette in perfetta buona fede al Giudice di Pace per avere giustizia.

Così è stato fino al marzo 2008 anche nella sede di Missaglia, dove si avvicendavano semestralmente i Giudici di Pace di Lecco, fino a quando tutto è cambiato con l’insediamento del Giudice di Pace, avv. Guido Alberto Bagalà, per cui la sede di Missaglia da oasi di pace e di giustizia è diventata una specie di trincea, nella misura in cui qualsiasi ricorrente, in caso di rigetto del ricorso, nella migliore delle ipotesi, ne esce con le “ossa rotte” (rectius con la certezza di non arrivare nemmeno alla seconda settimana del mese), dal momento che il Giudice Bagalà non sembra seguire, ad avviso dello scrivente, un criterio imparziale.

L’esponente cita alcuni esempi emblematici in cui è dato riscontrare a tratti una certa insensibilità del giudice che sembra non avere alcun rispetto per il denaro altrui.   

1.      RG 314/07 MILANI Renato contro il Comune di Cernusco Lombardone, minimo edittale € 370, ma il giudice applica la sanzione di € 500 con condanna alle spese di € 150 (totale € 650);

2.      RG 371/07 CILIBERTO Antonio contro il Comune di Brivio, minimo edittale € 148, ma il giudice applica la sanzione di € 400, nonostante lo scrivente abbia fatto verbalizzare in udienza che il ricorrente era in cassa integrazione ed in condizioni economiche precarie;

3.      RG 362/07 MARIZZOLI Barbara contro il Comune di Brivio, minimo edittale € 148, ma il giudice applica la sanzione di € 340, nonostante si trattasse di caso uguale e la ricorrente, presente in udienza, non dava segni di povertà (evidente disparità di trattamento rispetto al precedente caso CILIBERTO);

4.      RG 315/07 BIANCHI Maurizio contro il Comune di Montevecchia, minimo edittale € 143, ed il giudice stavolta lo applica, nonostante la durata del giallo di 4917 ms;

5.      RG 77/08 MALANDRINO Carmelo contro il Comune di Montevecchia, minimo edittale € 143, durata del giallo di 4917 ms, IDENTICO A QUELLO DI BIANCHI, ma il giudice NON APPLICA IL MINIMO EDITTALE, ma € 300, nonostante lo scrivente gli abbia mostrato la sentenza di Bianchi e la controparte si è dichiarata favorevole (circostanza risultante nel verbale di udienza);

6.     RG 10/07 DAVOLI Karin contro il Comune di Montevecchia, RESPINTO, minimo edittale € 138, ma il giudice applica la sanzione di € 276, nonostante si tratti di caso uguale ma con la durata del giallo di 3936 ms rispetto a quella di 4917 ms del ricorrente Bianchi di cui al punto 4 (evidente disparità di trattamento rispetto al caso precedente di cui al punto 4 e ai due casi successivi di cui al punto 6 e 7, i cui ricorsi, anche se uguali a quello di Davoli sono stati accolti);

7.      RG 71/07 POZZI Mario contro il Comune di Montevecchia, uguale a quello di Davoli, ACCOLTO (durata del giallo 3936 ms come quella di Davoli di cui al precedente punto 5);

8.      RG 57/07 CORBETTA Fabiano contro il Comune di Montevecchia, uguale a quello di Davoli, ACCOLTO (durata del giallo 3936 ms come quella di Davoli di cui al precedente punto 5);

9.      RG 298/06, MAGGI Andrea contro il Comune di Perego, minimo edittale € 370, ma il giudice applica la sanzione di € 500 (né raddoppio né minimo edittale);

10.  RG 307/07, DE TOFFOL Andrea contro il Comune di Cernusco Lombardone, violazione dell’art. 142/9 ACCOLTO;

11.  RG 24/08, DE TOFFOL Andrea contro il Comune di Cernusco Lombardone, violazione dell’art. 126 bis in relazione alla violazione dell’art. 142/9 testè indicato al punto 9, RESPINTO, minimo edittale € 250, ma il giudice applica la sanzione di € 250 + 150 (totale € 400).

RIDDA DI CIFRE APPIOPPATE SENZA LA BENCHE’ MINIMA MOTIVAZIONE

Gli undici casi sopra esposti purtroppo non sono isolati, ma ve ne sono una miriade, tanto che ogni giovedì (giorno di udienza) i ricorrenti sono terrorizzati sia per la nomea di particolare rigore del Giudice Bagalà che ormai aleggia nell’ambiente e sia per la snervante attesa di ore cui è esposto il cittadino.

Giovi evidenziare che il Giudice Bagalà ha già esternato all’esponente la sua determinazione secondo la quale a far data dal mese di settembre arriverà persino a quadruplicare le sanzioni.

Secondo la dottrina (CODICE DELLE OPPOSIZIONI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE di Francesco Bartolini, art. 23, punto 19, pagina 174) “la modificazione della sanzione, da parte del giudice civile, può essere effettuata soltanto in senso riduttivo rispetto all’ammontare della sanzione quale risulta irrogata dalla competente autorità amministrativa: per l’opponente gli effetti della sua domanda (di opposizione) restano delimitati dal principio dell’interesse ad agire, essendo evidente che nel processo civile la legittimazione sostanziale all’azione sussiste sinchè chi si rivolge al giudice abbia concreto interesse ad ottenere un vantaggio dall’intervento giudiziale. Pertanto, l’intervento del giudice è ammesso esclusivamente in senso favorevole per l’opponente e resta preclusa la possibilità di inasprire la sanzione anche qualora l’organo amministrativo si costituisse in causa, ne facesse richiesta e, per ipotesi, ne risultasse anche l’opportunità”.

La giurisprudenza ammette invece il potere discrezionale del giudice dell’opposizione di determinare l’entità della sanzione entro i limiti del minimo e massimo, ma allo scopo di commisurarla alla concreta gravità del fatto illecito contestato, globalmente desunto dai suoi elementi oggettivi e soggettivi (Cass. Civ. I Sez. 27.01.2006 n. 1761), ma non certamente ad libitum e senza motivazione alcuna.

Alla luce di quanto sopra, mentre appare veramente incomprensibile come ci si possa accanire così pesantemente contro coloro che invocano giustizia, il comportamento del giudice Bagalà si espone alle seguenti considerazioni.

·   Se la sanzione nel minimo edittale è di € 370, perché aggravarla ancora di € 130 fino ad € 500, per poi aggiungere ancora altre 150 euro di spese?  

·   Se la sanzione nel minimo edittale è di € 148, perché aggravarla fino ad € 400 a carico di un ricorrente in cassa integrazione ed in condizioni economiche precarie mentre ad un’altra ricorrente, apparentemente in condizioni economiche normali, viene applicata la sanzione di € 340? 

·   Con quale criterio, se un criterio nel caso di specie esiste, un giudice di fronte a tre casi uguali ad uno applica il minimo edittale e agli altri due raddoppia la sanzione?

·   Con quale criterio, se un criterio nel caso di specie esiste, un giudice, di fronte a tre ricorsi uguali, due li accoglie facendo ricorso alla ragionevolezza ed uno lo respinge barando sulla durata del giallo e abbandonando quella ragionevolezza che lo ha guidato negli altri due casi?

·   Con quale coraggio un giudice accoglie il ricorso relativo alla violazione dell’art. 142/9 e respinge quello relativo alla violazione dell’art. 126 bis, aggravandolo ulteriormente ancora di € 150?

Questa associazione è consapevole che gli Organi in indirizzo non hanno alcun potere di ingerirsi nella attività giurisdizionale del Giudice di pace e che l’unica reazione allo stesso è quella giurisdizionale dell’appello; ma è consapevole altresì che, anche se i giudici di pace rappresentano soltanto il primo grado del giudizio, la loro decisione, di fatto, è  economicamente inappellabile (1000 euro di avvocato per non pagarne 250 di sanzione è assurdo), per cui, fino a quando il legislatore non estende anche in appello la possibilità dell’opponente di stare in giudizio personalmente senza difesa tecnica (la legge 689/81 lo prevede), la giustizia dei giudici di pace, purtroppo, come il mistero della SS Trinità, appare giocoforza UNA e TRINA.

Alla SOS UTENTI – Difesa Consumatori non rimane, quindi, che esporre la grave situazione che regna nella sede del giudice di pace di Missaglia con l’auspicio che gli organi in indirizzo, per la parte di loro competenza, possano in qualche modo intervenire, affinché non si incida negativamente sull’immagine che della giustizia il cittadino deve avere.

L’esponente chiede la personale audizione da parte del Presidente Vicario del Consiglio Giudiziario, onde esporre con dovizia di particolari il comportamento del giudice Bagalà e, in attesa di conoscere i provvedimenti adottati, ringrazia e porge doverosi ossequi.        

 

 

 

 

ALL’ESITO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
IL GIUDICE BAGALA’ SI E’ PRONUNCIATO,
MA CON UN ATTO DI CITAZIONE

Il giudice Bagalà, invitato a presentare le proprie giustificazioni, ha prodotto una memoria difensiva di 16 cartelle dove ha cercato di motivare tutto e di più, salvo aver dribblato il motivo essenziale per cui in due ricorsi identici contro il Comune di Montevecchia, entrambi con il superamento della linea di arresto dopo 3936 ms, ovvero meno di 4 secondi, di accensione della luce gialla del semaforo, redatti e rappresentati entrambi dal dr. Calogero Sanfilippo, il primo lo ha respinto raddoppiando la sanzione mentre il secondo lo ha accolto.
Nella prima sentenza, n. 172/08, il giudice Bagalà ha liquidato la questione assumendo che la durata del giallo doveva essere di 3 secondi mentre per il ricorrente “il giallo era scattato da ben quattro secondi”; nella seconda sentenza, n. 88/09, per stabilire se la durata del giallo era sufficiente, ha fatto ricorso, invece, al “criterio della ragionevolezza, e, con riferimento alla nota n. 67906 del 16.7.2006 del Ministero dei Trasporti, secondo cui il giallo sarebbe dovuto durare almeno 4 secondi, ha ritenuto correttamente che la durata del giallo era inferiore, anche se di pochissimo, ai 4 secondi, accogliendo il ricorso.
Il giudice non ha spiegato, però, perché al primo ricorrente sarebbero dovuti bastare 3 secondi per arrestarsi, mentre il secondo aveva diritto ad una durata di giallo più lunga, ovvero di 4 secondi; e non ha spiegato perché i 3936 ms del fotogramma del primo ricorrente diventano ben quattro secondi mentre i 3936 ms del fotogramma del secondo ricorrente per lo stesso Giudice sono inferiori, anche se di pochissimo, alla durata di almeno 4 secondi; e non ha spiegato perché nella decisione di accoglimento il Giudice, per stabilire il necessario tempo della luce gialla, ha ritenuto di applicare il criterio della ragionevolezza, mentre nel caso identico nella decisione di rigetto il criterio della ragionevolezza non è stato preso in considerazione.
Il giudice Bagalà nella sua memoria difensiva ha ammesso che “alla data di immissione nel possesso delle funzioni – marzo 2008 – presso l’ufficio del giudice di pace di Missaglia vi era nelle cause di opposizione a sanzioni amministrative la prassi ultraconsolidata di compensare sempre e comunque le spese del giudizio indipendentemente dall’esito della causa” e che “l’accoglimento del principio di compensare sempre e comunque le spese del giudizio porta via via a risultati aberranti in quanto ciascuno è portato a tentare di fare ricorso nella consapevolezza che, per male che vada, dovrà solo pagare la sanzione, così come dovrebbe comunque fare in caso di mancata presentazione del ricorso”. Costui è partito dal presupposto della mala fede del ricorrente senza considerare che, avendo il legislatore consentito a quest’ultimo di stare in giudizio senza difesa tecnica, in quanto digiuno di diritto, sarebbe veramente arduo attribuirgli la responsabilità di un ricorso temerario con il raddoppio della sanzione e la relativa condanna alle spese, dal momento che egli dribbla il ricorso al Prefetto proprio per evitare l’obbligatorietà del raddoppio della sanzione e si rimette in perfetta buona fede al giudice di pace per avere giustizia.
Il giudice Bagalà nella sua memoria difensiva non ha negato che “all’inizio il suo nuovo orientamento – tenuto conto che egli è giudice unico dell’ufficio – ha determinato un po’ di disorientamento ma in seguito è stato molto apprezzato dagli avvocati (n.d.r. ma non certo dai ricorrenti) che in diverse occasioni hanno dichiarato allo stesso apertamente di condividerlo (non è provato)”. Quello che egli chiama disorientamento è invece un malcontento che porta ad una sofferenza economica del ricorrente che rimane sempre più alleggerito nella tasca dai comuni che devono far cassa per salvarsi dalla manovra di Tremonti, per cui lo Stato tagli pure agli Enti Locali, tanto c’è l’autovelox che risolve i problemi di bilancio, mandando i vigili a martellare senza pietà coloro che tutti i giorni si recano al lavoro per arrivare alla terza settimana (tale è stato lo spirito dell’esposto). La gente non ne può più, ma questo probabilmente non interessa a chi non sa “quanto sa di sale lo pane altrui”. Ad Albano Sant’Alessandro (BG) si è costituita la Polizia Intercomunale dei Colli, il cui mantenimento costa due milioni di euro l’anno e tale cifra deve essere recuperata con l’autovelox; recentemente l’utenza è entrata in agitazione per mezzo della stampa locale, lamentando che i vigili, in dispregio alla direttiva del ministro Maroni del 14 agosto 2009, sono imboscati.
Il giudice Bagalà nella sua memoria difensiva ha escluso ogni responsabilità disciplinare citando l’art. 1 del D.Lgs. 23.02.2006 che così recita: “il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza (. . .) ed equilibrio, deve rispettare la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni e il comma 3 dello stesso articolo prevede che la violazione dello stesso articolo costituisce illecito disciplinare”.
Ma non è proprio l’imparzialità che è venuta a mancare nel magistrato Bagalà?
Infatti
• In due ricorsi uguali (RG 371/07 ed RG 362/07) contro il comune di Brivio rispetto al minimo edittale di € 148 al primo di sesso maschile ha applicato la sanzione di € 400 e al secondo di sesso femminile ha applicato la sanzione di € 340;
• In due ricorsi identici (RG 315/07 ed RG 77/08) contro il Comune di Montevecchia, redatti e rappresentati entrambi dal dr. Calogero Sanfilippo, al primo ha applicato il minimo edittale di € 143 mentre al secondo ha applicato la sanzione di € 300, nonostante il dr. Sanfilippo gli avesse mostrato la sentenza del primo e la controparte si fosse dichiarata favorevole alla applicazione del minimo edittale (circostanza risultante nel verbale di udienza);
• In tre ricorsi identici (RG 10/07, RG 71/07 ed RG 57/07) contro il Comune di Montevecchia, redatti e rappresentati tutti e tre dal dr. Calogero Sanfilippo, il primo lo ha respinto raddoppiando il minimo edittale di € 138 in € 276, mentre gli altri due li ha accolti.
Non va, però, sottaciuto che il giudice Bagalà, per quanto a conoscenza del dr. Sanfilippo, è figlio di magistrato, genero di magistrato presso la Corte d’Appello di Milano nonché cognato di magistrato del Pubblico Ministero di Milano, per cui, come “figlio d’arte” (giuridica), non gli è mancata la preparazione per discolparsi con le 16 cartelle della sua memoria difensiva e allontanare l’ipotesi della responsabilità disciplinare.
Infatti l’esposto inoltrato dal dr. Calogero Sanfilippo è stato archiviato sol perchè “per i fatti contestati dall’esponente non sembrano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi piuttosto di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione”. L’impugnazione, purtroppo, non è stata proposta in quanto economicamente sproporzionata rispetto alla sanzione da difendere (1.000 euro di avvocato rispetto a € 148 di sanzione), per cui non si saprà mai quanto sia stata ineccepibile la condotta del giudice Bagalà.
Ecco la decisione della Corte D’Appello di Milano:


E non finisce qui: il giudice Bagalà aveva dichiarato al cronista del “Giornale di Merate” che all’esito del procedimento disciplinare si sarebbe pronunciato di sicuro e lo ha fatto con un atto di citazione in Tribunale, in cui lamenta di essere stato diffamato con la pubblicazione dell’esposto in questo sito e chiede la condanna della Associazione SOS UTENTI e del dr. Calogero Sanfilippo in solido fra loro al pagamento in favore dell’attore dell’importo di € 100.000 nonché l’ordine di pubblicazione della sentenza su “Il Giornale di Merate” e “La Provincia di Lecco” a spese dei convenuti.
Evidentemente al giudice Bagalà, anche se figlio d’arte (giuridica), è sfuggito l’esercizio del diritto di cronaca sancito dall’art. 21 della Costituzione.
Vediamo come andrà a finire; certamente il lettore sarà reso edotto all’esito della causa.
Allo stato, letta la memoria difensiva del giudice Bagalà, al dr. Sanfilippo non rimane che sconsigliare gli utenti della strada (soci e non) di proporre ricorsi anche quando ritengono di avere ragione, almeno solo così possono avere la certezza di pagare soltanto il minimo edittale fino a quando rimane invariata la giurisprudenza di merito dell’Ufficio del giudice di pace di Missaglia.