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         ASSOCIAZIONE di VOL.RIATO  | 
      
         
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         SEDE di       23900  LECCO  | 
    
PRIMA VERTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI
LAVORO
(Compenso negato per ferie non godute in caso di risoluzione del
rapporto di lavoro)
 
Il dr. Stefano Casartelli, agente di Polizia Locale,
è stato assunto in servizio nel Comune di Lecco in data 
31.12.2002, all’esito vittorioso di pubblico concorso. Egli risiede ed
abita a Lecco con la moglie anch’essa dipendente comunale come Ausiliare del
Traffico, dalla quale recentemente ha avuto una bambina e mai più si sarebbe
allontanato dalla propria famiglia con la moglie in gravidanza. Ma, ahilui, il
14 luglio 2004, probabilmente per esigenze pneumologiche (l’aria del Comune di
Lecco non doveva essere per lui molto respirabile), ha rassegnato le dimissioni
con regolare preavviso di un mese e dal successivo 15 agosto ha assunto servizio
presso il Comune di Bellano, sempre come vincitore di concorso pubblico per
titoli ed esami.
Sul clima, sull’ambiente e sull’aria che si
respira nel Comune di Lecco chi scrive ha molto raccontato nel suo libro di 416
pagine, di cui alcune delle più stuzzicanti appaiono in questo sito; basta
cliccare sul pulsante “Il libro del Presidente”. 
La prova che il Casartelli si era allontanato da
Lecco “obtorto collo” si evince dal fatto che dopo
circa 6 mesi dal Comune di Bellano si è trasferito in quel di Oggiono molto più
vicino a Lecco. Certo, è un lusso, quello di vincere i concorsi, ma Stefano
Casartelli se lo può permettere, posto che è laureato in economia e commercio
ed ha una professionalità di tutto rispetto che prima o poi lo porterà ad
ulteriori brillanti traguardi nell’ambito della sua professione.
E poiché egli nell’anno 2004 
non aveva ancora fruito le ferie maturate presso il Comune di Lecco, è
rimasto nella legittima aspettativa che quest’ultimo prima o poi provvedesse a
corrispondergli il relativo compenso; aspettativa che, alla luce di quanto
emerge dagli atti qui di seguito pubblicati, si sarebbe rivelata come quella del
Tenente Drogo nel “Deserto dei Tartari”, se egli non avesse preso
l’iniziativa di chiedere.
Infatti, in data 25.05.2005 il dr. Casartelli, visto
che il Comune di Lecco faceva lo gnorri, ha inoltrato la richiesta che segue:
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In riscontro alla istanza di cui sopra il dr.
Casartelli in data 09.07.2005 veniva fatto oggetto della missiva avanti
pubblicata 
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Esaminata la risposta del Vitale, l’istante
Casartelli, che è uno dei Soci fondatori di questo Tri.Di.Pu.Di. ancorché
membro del Collegio dei Revisori, si rivolgeva a chi scrive in qualità di
Presidente, il quale esaminava la problematica dopo avere rilevato sotto il
profilo formale alcune discrasie non certo meritevoli di apprezzamento per
l’autore della missiva di riscontro.
In particolare, rilevava che, a fronte del merito
della questione, il Vitale con estrema leggerezza aveva sottoscritto una lettera
senza data e senza l’indicazione del responsabile del procedimento ed in più
nella risposta con tanta leggiadrìa aveva alleggerito il Casartelli del titolo
accademico di dottore mentre non aveva lesinato di precisare il
Suo di dottore. 
Il
Sanfilippo faceva poi mente locale che nella pubblica
amministrazione operano alcuni funzionari (è auspicabile che siano un numero
sparuto) che fanno un notevole sforzo quando sono obbligati a soddisfare le
istanze del cittadino mentre si compiacciono quando devono negare qualcosa a
qualcuno, significando che nella seconda ipotesi rimangono talvolta prigionieri
di un certo delirio di onnipotenza e vengono colpiti dalla disinvoltura e dalla
presunzione di voler rammentare al cittadino persino la normativa vigente ,
anche se poi è quella sbagliata o superata da altra che purtroppo non conoscono
per non essersi aggiornati, e si comportano come se il richiedente fosse un
perfetto ignorante e a nulla rileva la qualificazione soggettiva
dell’interlocutore perché tanto è lui, il funzionario, che pontifica e deve
dire l’ultima parola (ipse dixit). 
Ed è per ciò che il Presidente Sanfilippo, a
conoscenza di alcuni casi in cui il Vitale aveva negato in sede di trattativa
sindacale l’evidenza di diritti pressoché analoghi, salvo poi a “calare le
brache” davanti al Collegio di Conciliazione, nella denegata ipotesi che egli
potesse appartenere a quella sparuta categoria di funzionari testè citati, ha
ritenuto di dover anticipare alla richiesta di costituzione del predetto
Collegio la missiva qui di seguito pubblicata. 
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 TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI 
 IL PRESIDENTE 
 OGGETTO:
      Richiesta pagamento
      ferie arretrate anni 2003 – 2004. Mi
      riferisco alla nota pari oggetto, prot. n. 29922 MV/lt, senza data e
      senza il nominativo del responsabile del procedimento, diretta al
      dottor Stefano Casartelli, che, in qualità di Socio, mi ha commesso
      incarico di tutelare i propri diritti e di assisterlo eventualmente in
      tutti i gradi del giudizio nella pratica che lo riguarda. Le
      faccio osservare preliminarmente che il destinatario della Sua missiva,
      Stefano Casartelli, ha il titolo accademico di dottore, che non può
      certamente esserLe sfuggito, non foss’altro perché emerge chiaramente
      dalla sua istanza; titolo da Lei omesso nell’indirizzo, mentre Ella non
      ha mancato invece di precisare il Suo di dottore. Questo
      per quanto concerne l’aspetto formale che mi è sembrato inevitabile
      sottolineare! Nel
      merito sono io semmai spiacente di doverLa richiamare ad una più attenta
      lettura ed osservanza delle norme in vigore (leges sunt servanda) che non
      si esaurisce sic et simpliciter nell’esame del 16° comma
      dell’articolo 18 del CCNL 06.07.1995, ma esige la conoscenza e la
      lettura di altre norme e commi dello stesso articolo 18, ad esso
      collegate. E’
      un principio esegetico che consente di comprendere appieno il significato
      dell’inciso
      “per esigenze di
      servizio” riportato
      nel comma 16. Dalla
      normativa che ruota attorno al problema si evince che:  ·  
      il diritto alle ferie è talmente sacrosanto che il
      dipendente non può né rinunciarvi, né monetizzarlo, ma lo deve
      esercitare nel corso di ciascun anno solare in periodi in cui le oggettive
      esigenze di servizio si sintonizzano con le proprie richieste (comma
      9);   ·  
      l’indefettibilità
      di tale diritto, che non teme compressione di sorta, trova conferma
      nel fatto che non è riducibile nemmeno per assenze per malattia o
      infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno
      solare, posto che, in tal caso, il godimento delle ferie deve essere
      autorizzato anche oltre il termine del primo semestre dell’anno
      successivo (comma 15); il che significa che mai il dipendente perde il
      diritto alle ferie, men che meno quando Ella disattende la normativa
      vigente; ·  
      le ferie si possono, anzi si devono, monetizzare e
      procedere al pagamento sostitutivo delle stesse in un solo caso, ossia
      allorquando si verifica la cessazione dal rapporto di lavoro e le ferie
      spettanti non siano state fruite per esigenze di servizio (comma 16). Ma
      l’esigenza di servizio, nel caso di specie, è in re ipsa e non richiede
      attestazione di sorta, perché rilevabile dal fatto che il dipendente ha
      prestato regolarmente servizio; infatti la norma esige che in nessun altro
      caso (assenze per malattia, infortunio, maternità, ecc.) si procede al
      pagamento sostitutivo delle ferie. A
      sostegno di quanto sopra esposto sorregge il fatto che nessuna norma
      stabilisce in quale mese dell’anno il dipendente debba fruire le ferie,
      salvo il diritto di cui al comma 10 (due settimane continuative nel
      periodo 1 giugno – 30 settembre), diritto che non toglie comunque la
      facoltà al dipendente di fruirle anche nel mese di dicembre. L’art.
      2109 C.C. prescrive che è l'imprenditore che deve preventivamente
      comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento
      delle ferie, tenuto conto delle richieste del dipendente; ma nel caso di
      specie non è intercorsa nessuna trattativa con il datore di lavoro nella
      misura in cui il prestatore d’opera non ha avanzato alcuna richiesta.  Chi
      avrebbe potuto, quindi, attestare che il dr. Stefano Casartelli non ha
      chiesto di fruire le ferie per esigenze di servizio se non egli stesso? Il
      quale afferma peraltro di non averle chieste, perché con alto senso del
      dovere aveva valutato e ritenuto che le esigenze di servizio non lo
      consentivano. Appare
      veramente incomprensibile come Ella voglia far discendere la perdita del
      diritto alle ferie dal fatto di non averle fruito prima delle dimissioni,
      sol perché mancherebbe una attestazione formale secondo la quale il mio
      assistito durante l’anno ha prestato servizio anziché scopare il lago. Ma
      v’è di più, a Lei sfugge che il citato art. 2109 C.C. al comma 4°
      sancisce che “non può essere computato nelle ferie il periodo di
      preavviso indicato nell'art. 2118”, per cui l’esigenza di servizio
      cui Ella vuole arrampicarsi la troviamo ancora in re ipsa, nella misura in
      cui il mio assistito dal 14 luglio al 15 agosto 2005 non avrebbe potuto
      nemmeno chiedere la fruizione delle ferie ancora non godute. E qui, più
      che di fronte ad una esigenza di servizio ci troviamo di fronte ad uno
      sbarramento di legge. Tutto
      quanto sopra argomentato serve comunque soltanto come disquisizione
      giuridico – letterale, per invitarLa in avvenire a non soffermarsi al
      primo inciso che Le capita, di un comma relativo ad un articolo del CCNL
      06.07.1995, peraltro superato, dal momento che la soluzione del problema
      de quo è affidata ad una norma molto più recente, il Decreto Legislativo
      8 aprile 2003, n. 66, che all’art. 10 (Ferie annuali), 2° comma,
      sancisce in maniera definitiva e senza problemi esegetici di sorta che “Il
      predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito
      dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di
      risoluzione del rapporto di lavoro”.  Trovo
      molto singolare comunque che al Dirigente del Settore Risorse Umane ed
      Organizzazione di un Comune capoluogo di provincia come Lecco possa
      sfuggire un Decreto Legislativo così importante che attiene al governo
      del personale. Alla
      luce di quanto sopra esposto Le intimo in forma ufficiale e a tutti gli
      effetti di legge di monetizzare e corrispondere al dr. Stefano Casartelli
      il periodo di ferie non godute nell’anno 2004 e Le anticipo che, in
      assenza di una Sua risposta entro 10 giorni dal ricevimento della
      presente, provvederò a dare incarico ad un professionista per la
      quantificazione della somma spettante con aggravio di spese legali,
      significando che in caso di inadempimento tutelerò gli interessi del dr.
      Stefano Casartelli nelle sedi giudiziarie competenti.  
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La lettera appena letta è datata 22.07.2005, con
intimazione a provvedere entro 10 giorni dal ricevimento, ma il Vitale con la
lettera di riscontro del 26.07.2005, qui di seguito pubblicata, ha “calato le
brache” prima, ossia appena dopo quattro giorni, con il particolare che
stavolta è stato lui a privarsi del titolo accademico di dottore mentre si è
ben guardato di sottrarlo al Signor Casartelli. E’ una questione formale di
natura bagatellare, ma quando attiene al comportamento di determinati soggetti
diventa sostanziale.
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Dal momento che, per effetto dell’istituto
giuridico della mobilità, dal 1° agosto 2005 il dr. Michele Vitale s’è
trasferito a Milano per ricoprire altro incarico dirigenziale presso l’Agenzia
delle Entrate, rebus sic stantibus, è il caso di dire che a Lecco ha “chiuso
in bellezza”, posto che una Caporetto così eclatante nessuno se
l’aspettava.
Va
sottolineata infine la peculiarità del comportamento del dr. Stefano Casartelli
che ha intrapreso e condotto questa vertenza disinteressatamente e da
filantropo, posto che con estrema generosità ha devoluto il compenso per le
ferie non godute al Tri.Di.Pu.Di. per sopperire alle necessità degli altri
colleghi meritevoli di assistenza legale.
Un
apprezzamento ed un ringraziamento particolare, quindi, al dr. Stefano
Casartelli da parte del Presidente Sanfilippo che si dice onorato di averlo tra
i Soci fondatori.