ASSOCIAZIONE di VOL.RIATO |
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SEDE di 23900 LECCO |
TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI PUBBLICI
DIPENDENTI
Sulla
SS 36 del
Lago di Como e dello Spluga
dall’agosto del 2002 a tutt’oggi Polizia Stradale e Locale avrebbero elevato
migliaia di infrazioni con autovelox, senza l’obbligo della contestazione
immediata, nell’erronea presunzione
che la strada fosse extraurbana
principale, anziché secondaria, assoggettando al pagamento più di
centomila presunti trasgressori che, colpiti nella loro “ignorantia legis”,
non hanno ricorso al Giudice di Pace.
Questo
Presidente,
che, in occasione di tale scoperta opportunamente pubblicizzata a tutti i
quotidiani nazionali, al Gabibbo e all’Associazione SOS UTENTI, è stato
nominato da quest’ultima Delegato per la Lombardia, sta verificando se,
nell’interesse di tutti coloro che hanno già pagato, l’Associazione è
legittimata ad intraprendere una azione legale di risarcimento danni a carico
del Ministro dell’Interno e dei Sindaci dei comuni cui fanno capo le varie
Polizie Locali che hanno operato illegittimamente. In questa prospettiva
INVITA
TUTTI COLORO CHE SONO
STATI
COLPITI CON AUTOVELOX
a contattarlo a questo sito web, www.tridipudi.it
e-mail csanfilippo.presidente@tridipudi.it
oppure telefonare al n. 0341 350549 - cell. 333 466 24 30
facendogli pervenire i verbali già pagati e non impugnati.
SE
INVECE I VERBALI NON
SONO STATI ANCORA OBLATI
RIVOLGERSI SUBITO A QUESTA ASSOCIAZIONE CHE PROVVEDERA’ AD INTERPORRE REGOLARE RICORSO AL GIUDICE DI PACE.
Per
saperne di più, ecco il
FATTO STORICO
Con
la sentenza della Corte Costituzionale n°
27 del 12.01.2005, che dichiarava l’illegittimità costituzionale
dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada nella parte in cui
assoggettava alla decurtazione dei punti dalla patente il proprietario del
veicolo che ometteva di comunicare all’Autorità le generalità del conducente
autore della violazione, avevo criticato la decisione della Consulta in
relazione all’applicazione dell’8°
comma dell’art. 180 del Codice, analisi critica che trovate pubblicata in
questo sito nel “La Voce del Presidente”. Posto che il decreto-legge
n. 121/2002 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale) ha previsto che sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali,
nonché sulle altre strade individuate dal Prefetto con apposito decreto, gli
organi di polizia stradale, possono installare l’autovelox senza
l’obbligo di contestazione immediata, ero venuto in possesso di due
verbali della medesima Sezione di Polizia Stradale, quella di Milano, entrambi
elevati sulla medesima Strada Statale n.36, per violazione dell’art. 142/9
(€ 357,00 + 10 punti di decurtazione e sospensione della patente), riportanti
i numeri progressivi ATX 0000250883 e ATX 0000253684 la cui differenza è di
2.801, rilevati, il primo in data 12.08.2004 ed il secondo in data 06.09.2004,
tanto da indurre a presumere che in quella medesima strada, nell’arco
temporale di 25 giorni, la Polstrada avrebbe elevato n. 2.801 verbali con un
introito nelle casse dello Stato di € 999.957 pari a circa due miliardi di vecchie lire. Ed ecco l’equazione: se in 25 giorni
una sola Sezione della Polstrada porta un
milione di euro nelle casse dello Stato, quanti milioni di euro portano nelle casse dello Stato tutte
le altre Sezioni della Polstrada, Carabinieri, Guardie di Finanza e
Polizie Locali in tutto il territorio nazionale?
Il verbale n. ATX 0000253684 del 15.12.2004 della Sezione
Polizia Stradale di Milano in cui si adduceva che “non si era proceduto alla contestazione immediata ai sensi
dell’art. 201/1bis lett. F del C.D.S.”, che prevede il non
obbligo di contestazione immediata sulle
autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonché sulle altre strade,
individuate con apposito decreto dal prefetto, veniva impugnato per carenza di motivazione in
ordine alla mancata contestazione immediata avanti il Giudice di Pace di Desio
che fissava l’udienza per il 28.11.2005, alla quale la Prefettura intimata non
è comparsa ma ha fatto pervenire una richiesta di archiviazione.
In essa si leggeva che era stata erroneamente richiamata, sul verbale, la lettera F dell’art. 201/1 bis del C.d.S. (che prevede il non obbligo della contestazione immediata), dal momento che la strada considerata (Strada Statale n. 36) non è strada extraurbana principale ma strada extraurbana secondaria non ricompresa nell’Ordinanza del Prefetto. In pratica, l’Autorità procedente, anziché sostenere la propria posizione e confermare l’accertamento, lasciando al Giudice l’onere di stabilire se le motivazioni addotte dal ricorrente fossero in linea con la citata sentenza della Suprema Corte, ha invece dribblato, creandosi da sola il problema della classificazione della strada, che andava oltre il petitum in quanto non eccepito dal ricorrente, per scoprire, grazie a tale ricorso, dopo migliaia di verbali e parecchi milioni di euro incassati (solo in 25 giorni n. 2.801 verbali con un introito di circa due miliardi), che le Autorità procedenti avevano assunto il falso.
Ergo, nella SS 36 l’autovelox senza l’obbligo della contestazione immediata, non poteva e non doveva essere installato, per cui i relativi verbali sono illegittimi.
Sul
termine erroneamente
appare
veramente difficile credere che l’Autorità procedente, ritenuta
dall’art. 12 C.d.S. l’organo principale nell’espletamento dei servizi di
polizia stradale, non sapesse in quale tipo di strada si trovava ad operare, per cui ritengo di dovere esprimere
qualche perplessità, dal momento che nella medesima Strada
Statale n. 36 del Lago di Como e dello Spluga
lo stesso errore relativo alla lettera F figura in altri verbali
sia della Sezione Polizia Stradale di Milano (n.
ATX 0000234165
del 10.06.2004, n. ATX 0000250883 dell’11.11.2004, n. ATX 0000253516 del
06.09.2004, n. ATX 0000253667 del 15.12.2004,
n. ATX 0000253684 del 15.12.2004
n. ATX0000262402
del 18.02.2005, n. ATX0000262875 del 02.03.2005, n. ATX0000278384
del 28.10.2005), sia della Sezione Polizia
Stradale di Lecco (n.
ATX 000015372
dell’14.04.2005, n. ATX 000015570 del 06.05.2005, n. ATX 000016863
del 30.10.2005), sia della
Polizia Locale di Giussano (n.
2255°/2005/V del
15.10.2005), sia della Polizia
Locale di Nibionno (n. 1497/A/2005 del 06.10.2005, n. 1606/A/2005 del 06.10.2005, n.
1644/A/2005 del 06.10.2005 e n.
2111/A/2005 del 12.11.2005) e chissà in quali altri comuni.
E’ proprio il caso di
dire che “errare humanum est, sed non perseverare”.
Tri.Di.Pu.Di. ed SOS UTENTI
in
Lombardia in capo allo stesso soggetto
(splendida collaborazione)
In
data 20 settembre 2004 è stata costituita
l’associazione denominata
“Tribunale dei Diritti dei Pubblici Dipendenti della Lombardia (Tri.Di.Pu.Di.)”,
che, con azioni legali individuali o collettive,
si propone di tutelare gratuitamente
i pubblici dipendenti dai soprusi e dalla violenza morale della Pubblica
Amministrazione nonché dal mobbing.
L’attività del Tri.Di.Pu.Di. è ampiamente descritta in questo sito.
Trattandosi di una organizzazione di volontariato senza fini di lucro, l’Associazione dà assistenza, a livello di parere giuridico gratuito, prevalentemente a tutti i cittadini, parere che verrà fornito dal Consiglio Direttivo, il quale, se necessario, si avvarrà del legale di fiducia convenzionato con l’Associazione; mentre la tutela degli interessi e dei diritti in via extragiudiziale e giudiziale, attesa l’entità economica, è riservata invece agli Associati.
Con
la clamorosa scoperta dell’impiego illegittimo dell’autovelox, chi scrive ha avuto modo di scoprire occasionalmente che dal 2002 a tutt’oggi sulla Strada Statale n. 36 del
Lago di Como e dello Spluga il cittadino è stato ingannato dalla
Pubblica Amministrazione che è tenuta invece ad agire con onestà e
trasparenza.
E il cittadino Calogero Sanfilippo non poteva far finta di nulla, è più forte di lui.
Degli
Organi di Stampa interessati a tutt’oggi nessuno ha dato fiato alle trombe, tranne il Giornale di Lecco, posto che chi scrive non appartiene a
nessuna lobby.
Ha raccolto invece la notizia con grande interesse l’associazione SOS UTENTI, che ha offerto a chi scrive l’incarico di delegato nell’ambito territoriale della LOMBARDIA.
Ovviamente
il dr. Sanfilippo, che, quale
Presidente del Tri.Di.Pu.Di., non
avrebbe avuto alcuna veste giuridica per tutelare i cittadini presunti
trasgressori del Codice della Strada, ha accettato l’incarico con
entusiasmo, vuoi perché si sente vieppiù onorato di difendere gratuitamente i
diritti di tutti i cittadini anziché soltanto dei pubblici dipendenti e vuoi
perché, come delegato regionale lombardo
dell’SOS UTENTI, è legittimato ad intraprendere l’azione
legale, gratuita per gli associati, contro il Ministro dell’Interno
per ottenere dal Giudice il risarcimento del danno a favore di tutti gli
automobilisti che sono stati colpiti con
procedura illegittima circa l’impiego dell’apparecchiatura autovelox
e con riserva di accertare se analoghe
situazioni si sono verificate anche in altre strade del territorio nazionale.
A questo punto non rimane che
presentare l’SOS UTENTI!
PRESENTAZIONE SOS UTENTI, ATTINENTE A “QUESTIONI DI SOLDI”
L’Associazione SOS UTENTI, costituita con atto del 19/11/2005, in Roma, per volontà di 34 professionisti già dediti ad attività di difesa e supporto ai consumatori, utenti di servizi bancari, finanziari e assicurativi, con la sua sede in Roma e la sua articolazione territoriale nazionale, si pone l’obiettivo principale di operare in prevenzione dell’insorgere di contenziosi, a beneficio degli utenti e in particolare dei propri associati. Ciò nella consapevolezza che il preventivo confronto tra fornitori e fruitori di beni e servizi possa facilitare le relazioni contrattuali con prospettive di contenimento dei prezzi dei beni e servizi conseguenti anche alla riduzione del contenzioso.
L’Associazione SOS UTENTI si pone, quindi, non già quale cacciatore di prede da mostrare ai media per l’esaltazione della propria immagine, ma come servitore dei propri associati ed utenti per rappresentarli ed assisterli con primario riguardo alle definizioni stragiudiziali, per ciò che attiene ai contenziosi in essere, ed alla prevenzione con elaborazioni e conclamazioni di protocolli contrattuali ed economici con i fornitori di servizi, per ciò che attiene alla operatività prospettica.
L’Associazione SOS UTENTI, a valere sulla sua capillare articolazione territoriale rappresentata da professionisti vincolati ad un codice di autoregolamentazione secondo i minimi tariffari, intende utilizzare tutta la sua forza di rappresentanza, degli utenti e di sostegno dei professionisti delegati, per esercitare ogni possibile impulso (anche attraverso media locali e nazionali) negli ambienti legislativi per eliminare ogni forma di distorsione concorrenziale che allo stato facilita direttamente o indirettamente alcune categorie di Istituti o alcune tipologie di operazioni offerte alla utenza retail.
L’Associazione SOS UTENTI si è strutturata con una sezione retail ed una corporate con una sede (provvisoria) in Roma al Viale Giulio Cesare, 94 ed un call center in Ortona (CH) alla Via Giovanni XXIII, 85, con numero verde 800 090327, e con delegazioni territoriali in Piemonte, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania e Calabria, con prospettive di coprire l’intero territorio nazionale entro il prossimo 2006.
Ogni delegazione territoriale è rappresentata e presidiata da un membro del Comitato Direttivo composto da un minimo di 5 ed un massimo di 9 unità ai quali, collegialmente, spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione con l’Ausilio di un Segretario Generale ed il supporto di un Comitato Tecnico Scientifico composto da 5 membri particolarmente esperti nelle discipline giuridiche e bancarie.
L’Associazione SOS UTENTI, attraverso le sue delegazioni territoriali, mira a strutturare convenzioni di assistenza e rappresentanza di utenti associati ad altre organizzazioni di categoria (artigiani, commercianti ecc.) anche al fine di razionalizzare sia la gestione di contenziosi e sia la corrente operatività degli utenti specifici.
Roma, 1
dicembre 2005
LA PAROLA ORA PASSA
ALL’UTENTE
RISPONDETE IN MOLTI
UNITI SI VINCE !
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